Revocazione del pubblico ministero ex art. 397 c.p.c.
Nelle cause in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, le sentenza d’appello o pronunciate in unico grado e le sentenze di primo grado passate in giudicato possono essere impugnate per revocazione (straordinaria) dal pubblico ministero nelle due il ipotesi previste dall’art. 397 c.p.c.:
n. 1: “quando la sentenza è stata pronunciata senza che il pubblico ministero sia stato sentito”.
La sentenza non è inutiliter data, ma solo impugnabile dal pubblico ministero entro il termine di 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della sentenza.
Nonostante la gravità, il vizio non sottratto al principio generali siano della conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, allorché il legislatore abbia dovuto introdurre un mezzo di impugnazione ad hoc allo scopo di attuare tale principio.
n. 2: “quando la sentenza è l’effetto della collusione posta in essere dalle parti per frodare la legge”.
In tale ipotesi il pubblico ministero, che abbia partecipato al processo, può impugnare per revocazione la sentenza entro il termine di 30 giorni dalla scoperta della collusione.
Il motivo di revocazione in esame è integrato dalla collusione, cioè dal dolo bilaterale poste in essere dalle parti allo scopo di frodare la legge sostanziale e ottenere tramite il processo utilità che, ai sensi della legge sostanziale, non sarebbero conseguibili.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
- Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
- Autore del libro: A. Proto Pisani
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