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Nozione di appello nel processo penale


L’ambito della cognizione del giudice di appello è vastissimo, perché abbraccia il merito e la legittimità della sentenza di primo grado.
Occorre tuttavia tenere presente che, di regola, il processo di appello è “cartolare”, cioè il giudice d’appello “legge” gli atti probatori del giudice di primo grado nei limiti delle richieste e dei motivi degli appellanti, senza, di regola, assumere prove.
Sfugge, pertanto, al giudice d’appello l’oralità, sostituita dalla trascrizione della registrazione del verbale di primo grado.
Pertanto il processo d’appello, per la limitazione del contraddittorio orale e per il rinvio delle sole letture consentite, presenta maggiori difficoltà del processo di primo grado, nel quale il giudice ha un contatto diretto con le fonti di prova.
E’ deciso da un giudice diverso e di regole collegiale, che inoltre dispone di poteri d’ufficio.
Infatti, alla pari del giudice di primo grado, può, ad esempio, rilevare il difetto di giurisdizione, l’incompetenza per materia, l’inutilizzabilità delle prove, le nullità assolute e quelle intermedie.
Inoltre egli può prosciogliere l’imputato, anche al di fuori dei motivi di impugnazione, se riconosce che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero che è estinto o che manca una condizioni di procedibilità.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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