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L’effetto devolutivo dell’impugnazione


Per devoluzione si intende il trasferimento della cognizione ad un giudice funzionalmente diverso rispetto a quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
La parte che impugna deve enunciare, a pena di inammissibilità, oltre al provvedimento impugnato, alla data del medesimo ed al giudice che lo ha emesso:
- i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione;
- le richieste;
- i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
I motivi di impugnazione che stanno alla base della richiesta dio riforma o di annullamento, individuano i capi e i punti della sentenza che vengono sottoposti al giudice dell’impugnazione.
In definitiva, i motivi di impugnazione svolgono il compito di definire l’ampiezza della cognizione del giudice di secondo grado.
Ciò premesso, l’impugnazione è interamente devolutiva quando la legge attribuisce al giudice dell’impugnazione il potere di conoscere tutta la materia decisa dal primo giudice; è limitatamente devolutiva quando la legge consente al giudice dell’impugnazione di conoscere soltanto quella parte della materia che è stata oggetto dei motivi proposti dalla parte impugnante.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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