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Profilo soggettivo dell'impugnabilità nel processo penale


Dal principio di tassatività deriva che non chiunque può proporre impugnazione, ma unicamente le “parti”.
L’impugnabilità, sotto il profilo soggettivo, si compone di due aspetti: la legittimazione ad impugnare (cioè la titolarità astratta del diritto di impugnazione, conferita dalla legge) e l’interesse ad impugnare.
Il difetto di uno dei due aspetti è causa di inammissibilità dell’atto di impugnazione.
E’ necessario che la parte abbia un interesse ad impugnare; per valutare se vi è interesse giuridicamente rilevante, occorre confrontare il provvedimento impugnato e quello che la parte chiede mediante l’impugnazione: il requisito è soddisfatto quando quest’ultimo provvedimento comporta una situazione pratica più vantaggiosa per la predetta parte e non soltanto un risultato teoricamente più corretto.
Il principio trova una deroga apparente nella potestà di impugnazione conferita a Pubblico Ministero pro reo: infatti, la funzione del Pubblico Ministero è quella di far osservare la legge.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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