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Comunicazione nel registro di iscrizione indagati


Una volta che il nome dell’indagato è stato iscritto nel registro delle notizie di reato (modello 21), le indagini continuano a svolgersi di regola in segreto.
L’indagato non ha la conoscenza “ufficiale” che è in corso un procedimento penale nei suoi confronti; soltanto quando il Pubblico Ministero sta per compiere un atto garantito l’indagato ha una notizia “ufficiale” che consiste nella informazione di garanzia che lo invita a nominare un difensore.
Prima che pervenga l’informazione di garanzia l’indagato può ottenere una notizia “ufficiale” dell’esistenza di un procedimento nei suoi confronti soltanto se si attiva, e cioè se chiede alla segreteria del Pubblico Ministero di avere conoscenza delle iscrizioni a proprio carico.

Infatti le iscrizioni sono di regola conoscibili dall’indagato, salvo casi eccezionali in cui restano segrete:
- per delitti di criminalità mafiosa le iscrizioni restano segrete fino a 2 anni, che è il termine massimo di durata delle indagini;
- per gravi delitti non mafiosi le iscrizioni restano segrete fino a 1 anno, che è il termine eccezionale delle indagini rispetto ai 6 mesi ordinari, ma l’eventuale proroga deve essere comunicata all’indagato;
- per altri reati il Pubblico Ministero può disporre la segretazione dell’iscrizione nel registro modello 21 del nome dell’indagato fino ad un massimo di 3 mesi quando sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, cioè quando c’è pericolo di inquinamento delle prove.

Sia quando non esistono iscrizioni nei confronti dell’interessato richiedente, sia quando esse esistono ma non sono conoscibili, l’ufficio di segreteria risponde alla richiesta dell’interessato medesimo con la frase: “non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”.
Tale formula è identica in situazioni diverse proprio per evitare che la segretezza sia violata.
Il Pubblico Ministero che sta per compiere un atto garantito deve inviare all’indagato ed alla persona offesa l’informazione di garanzia.
Il contenuto più importante è l’invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia, oltre a ciò devono essere indicati elementi quanto mai scarni sull’addebito provvisorio, cioè le norme che si ritengono violate, la data ed il luogo del fatto storico di reato, ovviamente nei limiti in cui tali dati risultino dalle indagini.

Al compimento del primo atto a cui il difensore ha il diritto di assistere, il Pubblico Ministero deve notificare all’indagato l’informazione sul diritto di difesa, che contiene una serie di elementi con la funzione di rendere edotto l’indagato di tutti gli obblighi e facoltà che sono concessi alla difesa tecnica:
- informazione dell’obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale;
- nominativo del difensore d’ufficio nominato, indirizzo e recapito telefonico;
- indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia;
- indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio;
- indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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