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Interrogatorio dell’indagato


Il Pubblico Ministero che intenda sottoporre l’indagato libero ad interrogatorio, deve fargli notificare un invito a presentarsi, che deve contenere:
- generalità dell’indagato;
- giorno, ora e luogo della presentazione a l’autorità davanti alla quale presentarsi;
- indicazione che si darà luogo a interrogatorio;
- avvertimento che il Pubblico Ministero potrà disporre l’accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza legittimo impedimento;
- l’addebito provvisorio, cioè la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute.

Lo scopo di questa prescrizione è quello di predisporre un sistema che garantisca al massimo l’indagato, permettendogli di concordare col difensore la linea difensiva.
L’invito deve essere notificato all’imputato, di regola, almeno 3 giorni prima di quello fissato per l’interrogatorio.
Il difensore deve essere preavvisato dell’atto almeno 24 ore prima del suo compimento; egli ha la facoltà di essere presente.
L’interrogatorio dell’imputato sottoposto a fermo, arresto o custodia cautelare può essere condotto soltanto dal pm; viceversa, l’interrogatorio dell’imputato libero può anche essere delegato ad un ufficiale di polizia giudiziaria, ma con l’assistenza necessaria del difensore.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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