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Atti della polizia giudiziaria con poteri coercitivi: perquisizione in caso di flagranza o evasione


Perquisizione in caso di flagranza o evasione, requisiti affinché la polizia giudiziaria possa eseguire tali atti sono:
- oggetto della perquisizione devono essere cose o tracce pertinenti al reato, ovvero la persona dell’indagato o dell’evaso;
- la perquisizione può avvenire solo in situazione di flagranza di reato, di evasione oppure se si deve procedere al fermo di una persona indagata, ovvero all’esecuzione di un’ordinanza che dispone la custodia cautelare, ovvero che dispone la carcerazione per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;
- pericolo nel ritardo;
- fondato motivo di ritenere che nel luogo o sulla persona vi siano le cose o le persone ricercate, cioè la polizia giudiziaria deve avere a disposizione elementi obiettivi dai quali emerga con sufficiente probabilità che le cose o persone ricercate si trovano nel posto dove viene effettuata la perquisizione.
La polizia entro 48 ore deve trasmettere al Pubblico Ministero il relativo verbale perché questi, nelle 48 ore successive, possa disporre della convalida.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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