Atti della polizia giudiziaria con poteri coercitivi: rilievi, accertamenti urgenti e sequestro
Rilievi, accertamenti urgenti e sequestro, gli atti fondamentali di tipo investigativo sono proprio i rilievi e gli accertamenti urgenti, che hanno le seguenti finalità:
- comprendere la dinamica del fatto dalla quale spesso dipende l’esistenza o meno del reato;
- raccogliere gli elementi di prova presenti;
- cercare spunti per la successiva attività di indagine.
L’attività di conservazione consiste nel curare che le cose o le tracce pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi non sia mutato prima dell’intervento del pm.
Pertanto la polizia giudiziaria deve impedire, da un lato, che vengano asportate cose (ad esempio l’arma del delitto) o cancellate tracce (ad esempio le impronte digitali dall’arma), da un altro lato, che cose o tracce vengano aggiunte (ad esempio mozziconi di sigaretta) o che siano spostate di posizione (ad esempio il bossolo del proiettile mortale).
Rilievi urgenti, consistono nell’attività di osservazione dello stato e dei luoghi, delle cose o delle persone, nonché nella descrizione delle tracce o degli effetti materiali del fatto di reato.
I rilievi devono essere compiuti di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria in presenza di due presupposti:
- il Pubblico Ministero non possa intervenire tempestivamente;
- ci sia il pericolo che nel frattempo lo stato dei luoghi cambi o le tracce vadano perdute.
Accertamenti urgenti, operazioni di tipo tecnico composte da una serie di atti.
Ad esse può, di regola, procedere soltanto un ufficiale e solo in casi di urgenza, eccezionalmente, anche un agente.
La polizia giudiziaria, quando agisce di propria iniziativa, deve conservare gli elementi di prova e non modificarli.
Un accertamento che comporti la modifica dell’elemento di prova è riservato al pm, che lo compie nelle forme garantite.
Pertanto, la polizia giudiziaria può compiere soltanto quegli accertamenti urgenti che, se anche manipolano una cosa, tuttavia non comportano modifiche dell’elemento di prova.
Sequestro probatorio, la polizia giudiziaria compie il sequestro se vi è pericolo nel ritardo ed il Pubblico Ministero non può intervenire tempestivamente.
Il verbale è trasmesso entro 48 ore al pm, questi nelle 48 ore successive convalida il sequestro con decreto motivato, se ne ricorrono i presupposti.
I rilievi, gli accertamenti urgenti e il sequestro sono atti non ripetibili e, quindi, saranno inseriti nel fascicolo per il dibattimento dopo che il gip avrà deciso il rinvio a giudizio.
Essi sono atti a sorpresa ai quali può assistere il difensore dell’indagato.
Se gli accertamenti rendono necessario il prelievo di materiale biologico (capelli o saliva) e vi è il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria agisce autonomamente.
Se il consenso manca, la polizia procede ad operare il predetto prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale dell’interessato, ma deve ottenere dal Pubblico Ministero una previa autorizzazione scritta oppure resa oralmente e confermata per iscritto in sede di sopralluogo.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Penale II, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Delitti contro il patrimonio", "Delitti contro la persona", "Manuale per lo studio della parte speciale del diritto penale"
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