Scambio proposta/accettazione (artt. 1326 e 1328 c.c.)
La sequenza prevista dagli artt. 1326, 1328 e 1336 c.c. prevede uno scambio fra due atti pre-negoziali.
Il dialogo è disciplinato da un procedimento caratterizzato da due regole:
- la ricettizietà che prevede l’efficacia della proposta e dell’accettazione solo all’arrivo all’indirizzo del destinatario, come atti partecipativi di una sequenza che è fondata sul dialogo;
- la revocabilità come carattere essenziale degli atti che complica il procedimento perché proposta e accettazione non si inseriscono nel procedimento in maniera identica.
Per quanto attiene alla revoca della accettazione la norma esclude qualsiasi discussione giacché la revoca è efficace solo se giunge a conoscenza prima dell’accettazione.
Per la revoca della proposta il dato non è altrettanto chiaro perché dall’art. 1328 c.c. non si trae con certezza se la revoca della proposta sia o meno recettizia e cioè se sia sufficiente per la sua efficacia l’emissione o se occorra invece la sua ricezione da parte del destinatario.
L’inclusione della proposta fra gli atti di cui parla l’art. 1335 c.c. hanno convinto molti della sua natura recettizia: secondo questa tesi la revoca impedisce la conclusione del contratto solo se giunge a conoscenza dell’accettante prima che l’accettazione giunga al proponente.
Una diversa opinione valorizza l’art. 1328 c.c. da cui si trarrebbe che la legge mostra di considerare efficace la revoca una volta emessa: sicché il contratto non si conclude se il proponente emette la revoca prima di ricevere l’accettazione.
La Corte di Cassazione dà atto che esiste una giurisprudenza consolidata che ammette l’efficacia della revoca della proposta emessa prima che il proponente abbia conoscenza dell’accettazione, secondo il criterio della spedizione anziché della ricezione; ma si orienta in modo difforme in base alle seguenti motivazioni.
- l’art. 1328 c.c. va interpretato nel contesto degli artt. 1334 e 1335 c.c.;
- tali norme prevedono il carattere recettizio della revoca e dell’accettazione e la medesima disciplina deve valere anche per la revoca della proposta;
- tra le due interpretazioni “deve essere preferita quella che tuteli maggiormente il destinatario dell’atto recettizio (accettante) sussistendo in capo a quest’ultimo un affidamento qualificato sulla conclusione del contratto”.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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