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I contratti con obbligazioni del solo proponente (art. 1333 c.c.)


L’art. 1333 c.c. non richiede neppure un atto positivo del destinatario della dichiarazione.
Giunta all’indirizzo la proposta è irrevocabile e la sequenza si chiude con il silenzio del destinatario che non è una accettazione tacita.
La ratio è anche qui evidente: la proposta è diretta a concludere un contratto da cui derivano obbligazioni a carico del solo proponente e l’assetto di interessi è del tutto peculiare.
L’oblato non deve accettare ma può rifiutare “nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi”.
Tale considerazione conferma che accanto alla sequenza caratterizzata dalla proposta e dall’accettazione esiste un altro procedimento caratterizzato da una attribuzione favorevole e da un potere di rifiuto del destinatario.
Non vi è accettazione tacita, ma un meccanismo improntato ad una logica diversa: attribuzione formale e rifiuto, sarebbe espressione non di un contratto, ma di un negozio unilaterale soggetto a rifiuto.
Qualche osservazione sul modello europeo
La Convenzione di Vienna disciplina il contratto di vendita internazionale ma le tecniche utilizzate sono spesso indicate come un modello di riferimento generale.
Si accoglie la scelta operata dal codice italiano della conoscenza come momento di efficacia delle dichiarazioni.
Nella Convenzione si valorizza lo schema basato su una dichiarazione e su un comportamento omissivo, più funzionale all’interesse alla rapidità della fase di conclusione; ne sono prova alcune disposizioni:
- l’art. 18 dà rilievo al “comportamento tenuto dal destinatario indicante il suo consenso ad una proposta”;
- l’art. 19 prevede che “una accettazione che contiene clausole aggiunte o difformi che non alterano sostanzialmente i termini della proposta costituisce accettazione a meno che l’autore della proposta non si opponga verbalmente a queste differenze o non invii un avviso a questo scopo”;
- l’art. 21 prevede un’accettazione tardiva produce effetto come accettazione se il “proponente senza ritardo ne informa verbalmente l’accettante”.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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