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L’inizio di esecuzione (art. 1327 c.c.)


L’art. 1327 c.c. dispone che: “qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione”.
La ratio è chiarissima: si vuol semplificare il procedimento quando ciò sia funzionale agli interessi delle parti che esigono una rapida modalità di conclusione.
Gli interessi che si muovono sullo sfondo indicano che in taluni casi è sovrabbondante lo schema basato sullo scambio di una proposta e di una accettazione.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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