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Titolo VI del Libro I CPC: degli atti processuali



Quindi possiamo arrivare, adesso, a quella che è l'ultima parte del libro I, quindi sono le ultime norme del libro I, sono le ultime disposizioni di cui ci occupiamo nella prima parte del nostro corso. Vedete che questo TITOLO VI, che è l'ultimo, è intitolato "Degli atti processuali", quindi ci dà quelle che sono le nozioni fondamentali, i principi in materia di forma degli atti e dei provvedimenti, perché, dal punto di vista dinamico, il processo civile non è altro che un susseguirsi, è una serie di atti: dal primo atto del processo, che è la domanda (il processo però pende dal momento della notificazione dell'atto introduttivo di citazione, ovvero del deposito del ricorso), sino all'atto finale, che è costituito dalla sentenza. Quindi abbiamo questa serie di atti, quali sono i principi in materia di atti?

Il principio fondamentale è l'art 121 che è intitolato "Libertà di forme", che recita: "Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo". Quindi cosa ricaviamo da questo art 121? Che se il legislatore non detta, appunto, delle regole particolari, i vari soggetti del processo sono liberi nel predisporre la forma dell'atto, purché sia la forma idonea al raggiungimento dello scopo dell'atto. Quindi abbiamo queste nozioni fondamentali della libertà delle forme e che la forma non è fine a se stessa, ma è strumentale allo scopo dell'atto. Questo si dice che è un po' una sorta di "manifesto" perché poi, nella realtà, il legislatore per lo più ci dice qual è la forma che deve avere l'atto, quindi detta quali sono i requisiti dei singoli atti, però comunque c'è un certo spazio per la libertà delle forme. Quindi anche quando voi, in futuro, dovrete redigere degli atti, bisogna seguire quelli che sono, appunto, i requisiti fissati dal legislatore, ma poi c'è una certa libertà, anche se poi ci sono delle prassi che si instaurano. Comunque è molto importante anche questo, che, appunto, la forma non è fine a se stessa, ma è finalizzata al raggiungimento dello scopo dell'atto. Qui si parla di scopo, non soggettivo, nel senso che non si guarda a quello che è lo scopo di colui che pone in essere l'atto, ma proprio a quello che è lo scopo oggettivo dell'atto perché, tranne casi limitati ed eccezionali, non entrano in gioco nella disciplina degli atti del processo la volontà, quindi i vizi della volontà di colui che pone in essere l'atto, perché quello che conta è, appunto, lo scopo obbiettivo dell'atto. Quindi, libertà delle forme e scopo che le forme devono avere.

Gli artt dal 122 al 124 sono particolari, l'art 122 riguarda l'uso della lingua italiana in tutto il processo e la necessità di nomina di un interprete per chi non conosce la lingua italiana. Per quanto concerne l'uso della lingua italiana, è stato anche dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente ai cittadini italiani che appartengono a minoranze linguistiche di utilizzare, su loro richiesta, la lingua materna (questo perché noi abbiamo anche delle Regioni a Statuto speciale in cui vi è una tutela delle minoranze linguistiche). Però è ovvio che, essendo in Italia, la lingua del processo sarà la lingua italiana. L'art 124 è molto particolare, riguarda l'interrogazione del sordo e del muto.

Importante è l'art 125 che ci dà una definizione generale di quelli che sono atti, comunque, introduttivi del processo: citazione e ricorso da un lato, comparsa e controricorso dall'altra, precetto per il processo esecutivo. In linea generale, questi atti devono indicare il giudice, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni e devono comunque essere sottoscritti. Da chi dovranno essere sottoscritti gli atti? Il nostro atto di citazione da chi dovrà essere sottoscritto? Bisogna distinguere se la parte sta in giudizio personalmente, oppure no. Se sta in giudizio personalmente lo sottoscriverà la parte, altrimenti lo sottoscriverà il suo difensore perché abbiamo detto che, laddove è necessario avvalersi del difensore, la generalità degli atti è posta in essere dal difensore. Ricordiamo brevemente i limiti della difesa personale. Quando posso difendermi personalmente? Davanti al giudice di pace sempre, fino ad un determinato valore, altrimenti chiedendo di essere autorizzato a difendermi personalmente. Altrimenti devo ricorrere al difensore e abbiamo detto che abbiamo ormai un'unica figura, quella dell'avvocato, a meno che io, parte, non sia avvocato.

L'art 126 ci dà quello che è il contenuto del processo verbale. Cosa sarà il processo verbale? È l'atto nel quale vengono registrate le attività compiute in udienza. Vedete il 1° comma dell'art 126: "Il processo verbale deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute". Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere, quindi da quella figura di ausiliario del giudice che abbiamo menzionato. Quindi queste sono le norme sugli atti in generale, vedete invece questi articoli dedicati alle udienze (art 127 e ss.); le udienze sono, cioè, quelle che si svolgono davanti al giudice.

L'art 127 ci dice che "L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio"; l'art 128 ci dice che "L'udienza in cui si discute la causa è pubblica". Per quelle attività che sono svolte in udienza, ai sensi dell'art 130, è necessaria la redazione del processo verbale di udienza da parte del cancelliere, sotto la direzione del giudice.
La Sezione III, invece, di questo Capo I (che è, in generale, sulle forme degli atti e dei provvedimenti) è dedicata ai provvedimenti. Se si parla di provvedimenti, a quali atti facciamo riferimento? Sono gli atti del giudice. Abbiamo già menzionato più volte due tipi di provvedimento: la sentenza e l'ordinanza. Vedete l'art 131, ci dice che è la legge a prescrivere quando il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto. Se nulla dice la legge, questi provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo. Vediamo di distinguerli questi tipi di provvedimento: sentenza, ordinanza e decreto. Come vi ho già anticipato, in quello che era il disegno originario del Codice la sentenza è il provvedimento più complesso, che ha più requisiti formali (vedete anche l'elenco che troviamo all'art 132) e la sentenza era il provvedimento con cui il giudice definiva il processo. Mentre invece l'ordinanza, nel disegno originario del Codice, era il provvedimento che veniva utilizzato dal giudice per consentire lo svolgimento del processo, quindi non aveva ad oggetto il merito del processo, ma dava delle disposizioni sull'andamento del processo. La differenza tra l'ordinanza (che, come vedete, anche dal punto di vista formale è sicuramente più semplice rispetto alla sentenza) e, invece, il decreto è che, mentre l'ordinanza (e tanto più la sentenza) sono provvedimenti resi nel contraddittorio dell'altra parte, il decreto è, invece, il provvedimento reso dal giudice senza il contraddittorio dell'altra parte, cioè "inaudita altera parte" (letteralmente, "non udita l'altra parte"). Nel disegno originario del Codice solo eccezionalmente si avevano anche dei decreti e delle ordinanze che avevano un contenuto di merito. Tipico, per il decreto, è il c.d "decreto ingiuntivo", che è quel provvedimento che chiude la fase sommaria del procedimento per ingiunzione, fase sommaria in cui non c'è e non è instaurato ancora il contraddittorio con la controparte. L'ordinanza aveva un'applicazione limitata come pronuncia sul merito sempre nei procedimenti speciali, in particolare la convalida di sfratto. Questo è cambiato da ultimo perché, come vedremo, è possibile durante il giudizio, in un processo a cognizione piena di primo grado, pronunciare delle ordinanze c.d "anticipatorie", quindi delle ordinanze che hanno un contenuto anticipatorio di merito rispetto alla sentenza. Queste poi le vedremo, ci sono tre tipi di ordinanze. Abbiamo poi anche visto che adesso, con la riforma del '90, abbiamo delle ordinanze che possono definire il processo, dov'è che abbiamo visto entrare in gioco l'ordinanza? In materia di competenza. Vi ricordate che adesso il giudice, quando decide la questione di competenza, pronuncia ordinanza, ordinanza nei cui confronti è proponibile (quando abbiamo un'ordinanza sulla sola competenza) anche un mezzo di impugnazione. Questa diciamo che è una novità, perché altrimenti impugnabili erano solo le sentenze, invece adesso abbiamo l'ordinanza sulla competenza che è impugnabile con un mezzo di impugnazione, ossia il regolamento di competenza.

Dal 2006, inoltre, la Corte di cassazione pronuncia sul regolamento di competenza e sul regolamento di giurisdizione con ordinanza. Quindi diciamo che la distinzione tra ordinanza e sentenza è diventata un po' meno netta. Come vedete, appunto, dal punto di vista dei requisiti, l'art 132 dà una serie di requisiti, cosa ci dice l'art 132, intitolato "Contenuto della sentenza" ? Che la sentenza è pronunciata "In nome del popolo italiano" e reca l'intestazione: "Repubblica italiana". Cosa dovrà contenere, secondo voi, una sentenza, dal punto di vista formale? Anzitutto l'indicazione del giudice, delle parti e dei loro difensori (non. 1 e 2), n. 3 quali sono state le conclusioni delle parti o del pubblico ministero (qualora abbiamo un pubblico ministero attore, perché altrimenti abbiamo visto che se interviene obbligatoriamente è limitato dalle conclusioni delle parti). Perché è importante che nella sentenza ci siano le conclusioni delle parti? L'abbiamo visto prima, proprio all'art 112, perché una domanda potrebbe anche essere ridotta in sede di conclusioni, sono poi quelle che ci fanno dire che il giudice, in effetti, ha deciso su tutta la domanda e non ultra o extra petita. Inoltre, la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (è la c.d motivazione della decisione); prima si prevedeva anche la concisa esposizione dello svolgimento del processo che è stato eliminato perché è molto che si parla della sentenza e del fatto che, siccome le sentenze dei giudici italiani sono sentenze, in genere, di una certa lunghezza, i tempi per redigere la sentenza incidono in modo significativo sui tempi del processo. Quindi il legislatore adesso, nel 2009, ha tolto questo riferimento allo svolgimento del processo. Poi fondamentale è che la sentenza contenga il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice. Cosa sarà il dispositivo della sentenza? Facciamo il nostro esempio, sempre il solito in cui chiedo la condanna del convenuto a pagare 10 mila euro, quindi indicazione del giudice, delle parti e dei loro difensori, le conclusioni, le mie conclusioni sono state "chiedo la condanna del convenuto a pagare 10 mila euro"; quali sono le possibili conclusioni del convenuto? Siamo arrivati alla fine di un processo, cosa chiederà il convenuto? Vedete che si parla di "conclusioni delle parti", quale sarà la normale conclusione, in un processo di questo tipo, da parte del convenuto? Io lo convengo in giudizio, si è svolto il processo, io comunque alla fine, all'udienza di precisazione delle conclusioni, concludo ribadendo che chiedo la sua condanna a pagare 10 mila euro. La conclusione del convenuto sarà, quindi, l'accertamento dell'inesistenza del diritto vantato dall'attore e il rigetto conseguente. Quale sarà il dispositivo e quale la motivazione? Vediamo il dispositivo possibile. Normalmente nella struttura di una sentenza ci saranno i motivi, quindi siccome è risultato provato che, in effetti, si è concluso questo contratto (poniamo il contratto di mutuo), che la somma di denaro le è stata data e che lei non l'ha restituita (quindi questi sono i motivi di fatto e di diritto), per questi motivi la domanda è accolta e quindi il convenuto è condannato a pagare i 10 mila euro. Quindi questo è il dispositivo, quindi è la parte fondamentale perché è la parte che è coperta poi dal giudicato, perché normalmente quella che è la motivazione della sentenza non è coperta dall'efficacia di giudicato, ma è solo la parte dispositiva. La sentenza deve contenere la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice, cosa vuol dire sottoscrizione? La firma dell'atto da parte del giudice; per il legislatore è molto importante questo requisito della firma da parte del giudice. Se il giudice è monocratico (quindi giudice di pace e giudice monocratico di tribunale) è sufficiente la firma di quest'ultimo. Però abbiamo detto che ci sono dei casi nei quali la sentenza è resa dal collegio (3 giudici), quindi chi dovrà firmare l'atto-sentenza? Il legislatore vuole che la sentenza emessa dal giudice collegiale sia sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore (cioè, quello che ha redatto la sentenza). Se poi il presidente è morto o ha avuto un altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento. Se, invece, la morte o l'altro impedimento ha colpito l'estensore è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente. Quindi vedete che il legislatore dà dei requisiti molto puntuali per la sottoscrizione della sentenza.

Per quanto poi concerne quando si può considerare di avere una sentenza, in quale momento, vedete art. 133 ci dice che "la sentenza è pubblicata con deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata". Per quanto concerne la forma dell'ordinanza art. 134 ci dice che è succintamente motivata. Può essere pronunciata in udienza e allora in quale atto sarà inserita?nel processo verbale. Se è pronunciata fuori udienza in calce al processo verbale oppure in foglio separato.
Qual è la differenza tra ordinanza e decreto? Che l'ordinanza è pronunciata nel contraddittorio delle parti mentre il decreto no. Il decreto è il provvedimento reso in udita altra parte.
Dal punto di vesta dei requisiti che differenza c'è tra decreto e ordinanza? Art.135.4 ci dice che "il decreto non è motivato, "invece ordinanza si. Art135.4 "salvo che la motivazione non sia prescritta dalla legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente" questo vale anche per l'ordinanza.

Gli atti del giudice sono i provvedimenti che possono essere di tre tipi: decreto, ordinanza e sentenza.
Nella successiva sezione sono disciplinata le comunicazioni e le notificazioni. Sono due atti dove la comunicazione è eseguita dal cancelliere mentre la notificazione è eseguita dall'ufficiale giudiziario. Sono i due ausiliari del giudice che sono presenti in ogni processo. Le comunicazioni avvengono attraverso il biglietto di cancelleria e si differenziano dalle notificazioni perché con la notificazione abbiamo una consegna della copia conforme all'originale dell'atto mentre invece con la comunicazione si ha soltanto, a meno che non si ha una prescrizione particolare, si da notizia dei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione, quindi si da solo notizia dell'atto.
Per quanto riguarda la comunicazione è consegnata dal cancelliere al destinatario ovvero si avvale il cancelliere dell'ufficiale giudiziario per la notifica. Però oggi il terzo comma dell'art.136 prevede anche la possibilità che la comunicazione avvenga a mezzo telefax o per posta elettronica.

La disciplina delle comunicazione è più semplice solo art.136; mentre la disciplina delle notificazioni è più complessa che va dagli artt.137 al 151 (noi ne vediamo solo aspetti fondamentali)
Art.137 ci dice "la notificazione, quando non è disposto altrimenti, è eseguita dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere". Quale sarà l'obbiettivo della notificazione? Nella comunicazione portare a conoscenza del destinatario della comunicazione che è stato posto in essere un determinato atto; con la notificazione si porta a conoscenza del destinatario una copia integrale dell'atto.
Per quanto concerne la notificazione ci si può porre il problema ma occorre che l'atto arrivi alla conoscenza effettiva del suo destinatario oppure il legislatore si accontenta di una conoscenza legale dell'atto? Es. abbiamo detto che il processo ordinario di cognizione comincia con la notificazione dell'atto di citazione. Con la notificazione si ha una consegna di una copia integrale dell'atto. Il legislatore vorrà che la copia dell'atto sia consegnata nelle mani del destinatario o si accontenterà di una conoscenza legale dell'atto che fa presumere che effettivamente l'atto giunga nella mani del destinatario? Il legislatore vorrà la prova dell'effettiva consegna o si accontenterà che vengano poste in essere determinate formalità che fanno presumere che l'atto sia arrivato a conoscenza del destinatario? L'ideale è quando c'è una consegna diretta nelle mani del destinatario così siamo sicuri che effettivamente la copia dell'atto di citazione sia stata consegnata al convenuto però questo comporterebbe che il convenuto potrebbe rendersi sempre irreperibile per impedire che si svolga un processo nei suoi confronti.
Ci sono vari modalità di consegna art 137.2 "l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi"
Poi il terzo comma attiene alle innovazioni telematiche.

Il quarto comma ci dice che se non è possibile questa consegna nelle mani proprie del destinatario cosa fa l'ufficiale giudiziario? Consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare dandone atto nella relazione ecc. quindi. Di regola, la notificazione avviene mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario ovunque lui si trova ad incontrare il destinatario, vedete art.138 "presso la casa di abitazione o comunque ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto". Se però questa consegna nelle mani proprie del destinatario non è possibile come avviene questa notificazione? Art. 139 ci dice "nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo dove ha la casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di questi luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è lo stabile, l'ufficio o l'azienda, e quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.". Poi ci sono i casi che" se si vive abitualmente su una nave mercantile l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci".
Queste sembrano delle formalità però importanti perché la giurisprudenza è rigorosa il legislatore stesso ci dice che l'atto di notificazione è nullo se non si rispetta l'ordine delle persone a cui deve essere consegnata la copia dell'atto. La notificazione migliore è quella fatta nelle mani del destinatario, normalmente l'ufficiale giudiziario si reca presso la casa del destinatario consegna a lui o un famigliare o a un addetto alla casa oppure il portiere e se manca il portiere al vicino di casa che accetti di ricevere.

Vi faccio più completa questa disciplina, che io non ho mai amato, caso concreto che è stato dato quest'anno per superare esame d'avvocato, l'atto di civile prevedeva l'ipotesi di consigli del vizio dell'atto di notificazione in questo caso di recente risolto dalla corte di cassazione, l'ufficiale giudiziario ha consegnato la copia dell'atto di citazione, si era recato presso la casa del convenuto questo era assente e c'era il figlio, quindi ha consegnato al figlio. Il convenuto non si è costituito quindi non costituendosi è stato dichiarato contumace e il processo si è svolto in sua contumacia ed è stato condannato. Questo convenuto ha proposto un atto di appello dicendo che la notificazione era nulla perché la copia dell'atto di citazione era stata consegnata a suo figlio di 16 anni che era stato dichiarato dichiarato inabilitato con una sentenza a bere e che nel frattempo aveva compiuto 18 anni ed è stato interdetto, la prof pensa di ricordare il caso bene. I vostri colleghi hanno dovuto scrivere una comparsa di risposta rispetto a questo atto di appello in cui veniva detto che tutto il processo doveva essere dichiarato nullo perché la notificazione era nulla perché viziata in quanto l'atto era stata consegnata a un soggetto. Che si trovava in queste condizioni. Quale è secondo voi la soluzione in un caso come questo? La prof direbbe che la risposta si trovi già nell'art.139, che ci dice della persona di famiglia purché non minore di 14 anni e non palesemente incapace. In questo caso il figlio aveva 16 anni quindi no minore di 14 anni. E secondo vuoi era palesemente incapace? La notificazione è avvenuta di mattina quindi si presume di no. Ed è l'interpretazione che ha dato la corte di cassazione perché l'ufficiale giudiziario deve giudicare che non si tratti di un soggetto che non sia palesemente incapace, quindi che abbia un po' la tendenza a esagerare nell'utilizzo dell'atto non lo rende palesemente incapace. Quindi per la cassazione la notificazione era da considerarsi valida.

Art 140 si occupa del caso in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate, es. il vicino non accetta, allora l'ufficiale giudiziario cosa fa? L'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Ci può poi essere il caso della persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica. Art 142.
Poi il caso art 143 della notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.

Come avviene il procedimento di notificazione? Art. 148 ci dice che "l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita certificazione mediante relazione da lui data e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.
La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario".
Quale efficacia hanno queste certificazioni fatte dall'ufficiale giudiziario? È pubblico ufficiale l'ufficiale giudiziario e queste dichiarazioni hanno efficacia di prova legale che è possibile vincere solo attraverso l'utilizzo del procedimento di querela di falso.
Sembra evidente che questo disegno di come avvengono le notificazioni sono legate all'idea di un processo che si svolge in una determinata parte d'Italia e in cui le parti risiedono in quella zona però un grosso utilizzo ad oggi è la notificazione a mezzo postale. Perché per quanto concerne la notificazione che avviene per mezzo dell'ufficiale giudiziario questo è limitato ad una circoscrizione dell'ufficio giudiziario dove è addetto invece quella postale può avvenire in tutta Italia. Art. 149 "se lnn è fatto divieto dalla lex la notificazione può avvenire anche a mezzo postale" quindi è sempre fatta dall'ufficiale giudiziario ma non si reca lui presso la casa del destinatario ma usa il servizio postale.
Art.. 149 secondo e terzo comma" l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandata con avviso di ricevimento. QUest'ultimo è allegato all'originale.
La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale consegna dell'atto."il terzo comma molto importante è stato aggiunto dalla legge del 2005. perché quale è il problema che si pone rispetto al procedimento di notificazione? Voi pensate che io sono vicina alla prescrizione del diritto che io vanto, oppure che esercito 1 azione che deve essere esercitata a pena di decadenza in un tempo abbastanza breve. Quale è il problema che ci può porre un procedimento di notificazione sia che venga posto personalmente dall'ufficiale giudiziario sia che l'ufficiale giudiziario si avvalga del servizio postale ? Qual è il rischio? Che il diritto si prescriva oppure si avveri la decadenza quando io come parte ho già consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario però non si è ancora avuto il perfezionamento del procedimento di notificazione quindi la copia dell'atto non è stata ancora consegnata al destinatario o comunque non sono posti in essere gli adempimenti posti dal legislatore. Negli anni interventi della corte costituzionale che ha elaborato questo principio, che poi è stato recepito nel terzo comma art. 149, che ci dice che la notifica si perfeziona per il soggetto. Notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e per il destinatario nel momento in cui lo stesso ha una legale conoscenza dell'atto. quindi c'è una scissione del perfezionamento della notificazione per chi deve notificare l'atto e per il soggetto a cui l'atto deve essere notificato. Questo per ovviare al fatto che io ho consegnato in termini di decadenza o di prescrizione o anche risposta al termine fissato dal giudice, quindi ho fatto nei termini, ma i tempi necessari per il perfezionamento del procedimento di notificazione sono è più lunghi e così c'è una scissione, . Sono principi dati dalla corte costituzionale prima per la notificazione a mezzo postale e poi in generale per tutte le notificazioni. Il legislatore è intervenuto solo nelle notificazioni a mezzo postale ma il principio della scissione vale per tutti i tipi di notificazione.

Art. 150 prevede la notificazione per pubblici proclami. Questa notificazione si avrà questa notificazione? Nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatario per le difficoltà di identificarli tutti in questo caso si potrebbe procedere per una notificazione per pubblici proclami.
Nel 1994 è stata introdotta la possibilità che la notificazione venga effettuata a processo già iniziato direttamente dall'avvocato. Quindi l'avvocato della parte non deve recarsi dall'ufficiale giudiziario ma può provvedere egli stesso alla notificazione.all'avvocato della controparte. Questo istituto non ha ricevuto una grande applicazione perché il legislatore ha inserito molte formalità e quindi non ha una grande applicazione.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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