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Successione nel Processo


L'art. 110 c.p.c. è intitolato "successione nel processo" e recita: "Quando la parte viene meno per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto".
Ovviamente deve trattarsi di un diritto trasmissibile. Se si tratta di un diritto intrasmissibile il processo non potrà che chiudersi con una pronuncia di cd. cessazione della materia del contendere. Esempio: in caso di giudizio di separazione dei coniugi, il venir meno di una parte il processo si chiude per cessazione della materia del contendere.
La successione di cui all'art. 110 c.p.c. è chiamata successione universale secondo cui, nel caso in cui la parte venga meno per morte o altra causa, il processo sarà proseguito dal successore universale o in suo confronto.
Esempio: nel caso in cui viene proposta una domanda di pagamento di una somma di denaro e io muoio, la domanda sarà proseguita nei confronti dei miei eredi.
L'art. 111 è intitolato "Successione a titolo particolare nel diritto controverso". L'articolo dispone che: "Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie" [co.1]. "Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto". [co.2].
Situazione diversa è quella descritta dall'art.111 che contiene la disposizione della successione particolare.
Qui siamo di fronte ad una situazione diversa perché non viene meno la parte per morte o per altra causa, ma si ha un trasferimento del diritto controverso che può essere mortis causa o inter vivos.
Ad esempio, se inizia un processo e l'oggetto del processo è la rivendicazione della proprietà di un appartamento. Nel corso del processo si ha un trasferimento a titolo particolare della proprietà inter vivos dell'appartamento. Il processo prosegue tra le parti originali.
In quale situazione siamo per cui si abbia un trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, però a causa di morte? Quindi vuol dire che abbiamo un legato, un legatario, perciò in questo caso un trasferimento non a titolo universale (perché, allora, invece del legatario, quale soggetto avremo? L'erede). E che cosa ci dice, appunto, il 2° comma dell'art 111 cpc? Che "il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto". c'è un mutamento soggettivo necessario perché la parte è venuta meno, però è il successore universale. Quindi, in entrambi i casi ci troviamo di fronte a quale situazione? Una sostituzione processuale perché è parte del processo colui che continua a far valere un diritto (nel caso in cui siamo, per atto tra vivi) un soggetto che, comunque, non è più titolare del diritto. Ecco, quindi se noi applicassimo la regola che abbiamo visto la settimana scorsa, cosa potremmo dire? Quale situazione processuale potremmo prospettare trovandoci di fronte ad una ipotesi di sostituzione processuale in cui il soggetto che è nel processo non è il titolare del diritto (che comunque non è un semplice rappresentante, ma è un sostituto processuale)? Possiamo porci il problema se il legislatore, in questa ipotesi, preveda un caso di litisconsorzio necessario, quindi di instaurazione necessaria del processo anche nei confronti di colui che è, a seguito di questa vicenda di successione a titolo particolare, il titolare del diritto. Invece, come vedete dai commi successivi, non è così, perché non è un'ipotesi di litisconsorzio necessario, cioè il successore a titolo particolare non è parte necessaria del processo. Però, ci dice il 3° comma che "In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire (quindi può intervenire volontariamente) o essere chiamato nel processo". Quindi è possibile il suo intervento volontario, una sua chiamata su istanza di parte e "se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso". Quindi troviamo un altro caso di estromissione, estromissione che non è disciplinata in via generale dal legislatore, sono dei casi particolari, noi quali casi di estromissione abbiamo già visto? L'estromissione del garantito e dell'obbligato, nei casi di cui agli articoli 108 e 109 cpc. L'articolo 108 ci dice chiaramente che la sentenza spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso; l'opinione comune è che la stessa regola valga anche per l'articolo 109, anche se voi capite che in queste ipotesi, quale sarà il caso concreto nel quale può porsi un problema di vincolo del giudicato nei confronti dell'obbligato? Perché, in realtà, l'obbligato ha già depositato o la cosa mobile oppure la somma di denaro. Però comunque, mentre si prevede l'estensione del giudicato nel caso dell'art 108, non lo si prevede per il caso dell'art 109. Quindi, successione a titolo particolare, mortis causa o inter vivos, il successore è a titolo particolare, non è litisconsorzio necessario, però può comunque intervenire o essere chiamato nel processo. In questo caso, qualora, quindi, entri nel processo, l'alienante o il successore universale può anche essere estromesso se le altre parti sono d'accordo. Comunque se non c'è il suo intervento volontario o la sua chiamata, la sentenza pronunciata contro il sostituto processuale (alienante o successore universale) spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare. Quindi la sentenza ha anche efficacia nei suoi confronti e lui, a sua garanzia, può comunque impugnare la sentenza, può intervenire volontariamente o comunque può impugnare la sentenza. Come vedete, il 4° comma dell'art 111 fa salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione; quindi vuol dire che..facciamo il caso dell'acquisto a titolo particolare inter vivos, perciò abbiamo la nostra causa in cui c'è un soggetto che rivendica nei miei confronti la proprietà di un appartamento. Io, nel corso del processo, vendo questo appartamento a lei; la vostra compagna non interviene quindi volontariamente nel processo, non è chiamata, ci dice l'ultimo comma dell'art 111 cpc che la sentenza pronunciata è efficace nei suoi confronti, a meno che sono, però, fatte salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili, cosa significa questo? Se si tratta di un bene mobile, se lei ha acquistato il bene in buona fede, quindi senza sapere che in realtà era un bene oggetto di un processo, la cui proprietà era rivendicata in un processo, la sentenza non avrà efficacia nei suoi confronti. Questa, diciamo, non è proprio una vera e propria eccezione perché qui abbiamo la regola, perché in questo caso che tipo di acquisto è quello che lei pone in essere? Se si tratta di un bene mobile e se lei, appunto, acquista il bene mobile in buona fede è un acquisto a titolo originario, quindi non è neanche un successore a titolo particolare. Invece cosa vuol dire "salve le norme sulla trascrizione"? In quale situazione siamo? Abbiamo la nostra res litigiosa costituita da questo appartamento, io durante il processo l'ho venduto alla vostra compagna, questo vuol dire che se l'attore nel processo è risultato vincitore, perciò si è riconosciuto che è lui il proprietario del bene e che, quindi, il bene deve essere riconosciuto a lui, deve essergli trasmesso il possesso del bene, la sentenza ha efficacia anche nei suoi confronti, cosa vuol dire? Che la vostra compagna non potrà proporre con successo un'azione per dire "no, ma sono io il proprietario del bene perché l'ho acquistato", a meno che, cosa vuol dire "salve le norme sulla trascrizione"? Che la trascrizione relativa al contratto di compravendita del bene sia avvenuta prima della trascrizione della domanda che è stata proposta nei miei confronti.
Perché noi abbiamo questa necessità che, comunque, il processo prosegua tra le parti originarie? Perché in effetti potremmo anche dire "è avvenuta l'alienazione della res litigiosa, il processo prosegue, ma nei confronti dell'acquirente a titolo particolare", vi sembrerebbe sensata una simile disciplina? No, perché costringerebbe a cambiare continuamente parti, possiamo immaginare che il nostro convenuto venda ad un soggetto, poi ad un altro, poi ad un altro ancora, quindi sicuramente o non si consente l'alienazione della res litigiosa, oppure in effetti è necessaria una norma come quella di cui al 1° comma dell'art 111.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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