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Nullità degli Atti


Voi leggendo nullità degli atti cosa vi aspettereste? L'annullabilità.
Quindi siamo nel tema dell'invalidità degli atti e nel diritto sostanziale abbiamo le due categorie della nullità e dell'annullabilità degli atti, invece… il legislatore prevede un unica categoria di invalidità dal punto di vista generale che è appunto quella della nullità.

Nullità processuale, chi è della materia dice che, ha dei profili della annullabilità e della nullità sostanziale.
Il legislatore in questa materia prevede una norma art 156 che ci dà i principi generali in materia. Per cui ci dice quando si ha nullità dell'atto in generale. Parlando di nullità si fa riferimento all'inosservanza di forme. Abbiamo detto che c'è un principio generale di libertà delle forme però il legislatore in relazione a molti atti del processo fissa dei requisiti per la redazione dell'atto. Quindi l'art 156 si occupa di dirci quando l'inosservanza della prescrizione dettata dal legislatore per la forma dell'atto determina nullità dell'atto?
Quali possono essere gli atteggiamenti di un legislatore a questo riguardo? Io impongo una serie di requisiti se questi non vengono osservati quali atteggiamenti da legislatore posso avere? Possiamo dire che possiamo avere un legislatore estremamente formalista rigoroso che dice la dove l'atto non ha un requisito previsto dalla legge si ha nullità cioè l'atto non produce i suoi effetti. Oppure possiamo avere un legislatore che dice sono io che determino quali requisiti mancanti danno nullità. Se noi avessimo questo atteggiamento quale principio avremo, previsto dal processo penale? Quello della tassatività? Della nullità cioè il legislatore non solo dice quali requisiti deve avere l'atto ma è lui che seleziona i requisiti la cui mancanza determina la nullità dell'atto.

Art. 156 "Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge" cosa ricaviamo dal primo comma? IL PRINCIPIO di tassatività della nullità... quindi se un atto è privo di un requisito previsto dal legislatore però devo vedere se il legislatore, lui prevede la sanzione della nullità. In realtà questo principio è corretto dal secondo comma che ci dice che "può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo" quindi cosa ci dice il legislatore? Al primo comma ci dice l'atto è nullo quando è privo del requisito sanzionato dal legislatore con la nullità però anche se il legislatore non prevede la sanzione della nullità l'atto può essere dichiarato nullo se manca un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto. Quindi nel primo comma questa valutazione fatta dal legislatore, nel secondo comma la valutazione è fatta dal giudice che dice non c'è la sanzione della nullità però questo requisito che manca secondo me giudice è indispensabile per il compimento dello scopo dell'atto, quindi dichiaro la nullità dell'atto. Quindi nel nostro ordinamento non vive il principio della tassatività perché la nullità prevista dal legislatore ma anche la dove non prevista può essere dichiarata dal giudice.
Torniamo alla norma del contenuto della sentenza, il legislatore non prevede la nullità di un atto per mancanza di questo requisito ma la giurisprudenza ritiene, in modo pacifico, che quando una sentenza manca della motivazione è nulla.. quale scopo non potrebbe raggiungere l'atto sentenza se privo di motivazione? Scopo primario della sentenza è dare torto o ragione a chi ha proposto la sentenza ma con quale finalità? C'è l'appello! La motivazione svolge una funzione fondamentale per la proposizione dell'appello. Ci sono state anche proposte di chi sostiene che la motivazione in primo grado non dovrebbe esserci ma dovrebbe essere richiesta qualora si volesse fare appello, se fosse così cambierebbe la configurazione della sentenza.
Questo per quanto concerne i primi due principi. Poi abbiamo il terzo comma "la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è stato destinato". È un'affermazione del legislatore che ci può lasciare perplessi perché ci dice che se un atto pur privo dei requisiti indispensabile per il raggiungimento dello scopo ha lo stesso raggiunto lo scopo allora la nullità non può essere pronunciata. Cogliete una certa contraddizione? Come è possibile che raggiunga lo scopo se manca un requisito indispensabile? Perché il primo e il secondo comma hanno un ottica astratta e non concreta. Quindi in astratto se un atto non ha un requisito non può raggiungere lo scopo però in concreto cosa può succedere? Che ci sia un evento esterno alla fattispecie dell'atto che fa si che l'atto raggiunga il suo scopo es. l'atto di citazione. L'atto di citazione secondo voi quali funzioni ha? Ha due funzioni: quella di citare il convenuto, quindi chiamare in causa il convenuto. E poi funzione propria di ogni atto introduttivo del processo ossia identificare la domanda proposta. Perché il convenuto possa comparire nel processo c'è un requisito posto dall'art 163 che attiene alla fissazione della data dell'udienza" è l'attore che nell'atto di citazione fissa la data della prima udienza". Poniamo il caso in cui la copia notificata sia priva della data dell'udienza quindi abbiamo un atto privo di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo, ma quale evento esterno possiamo avere che fa si che l'atto che di per se nullo astrattamente raggiunga lo stesso il suo scopo? E quindi abbiamo un convenuto che si costituisce in udienza?mi informo, io mi rivolgo ad un avvocato che si attiva e si informa.
Per quanto concerne le nullità si distingue tra nullità assolute e relative. La disciplina della nullità relativa si ha nell'art 157 che ci dice che "non può pronunciarsi la nullità d'istanza di parte se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio" cosa ricaviamo? Innanzitutto che la nullità relativa è la nullità che per essere pronunciata dal giudice ha bisogno dell'istanza di parte.
Di regola le nullità sono relative o assolute quindi ricavabili d'ufficio? Di regola le nullità sono relative perché deve essere il legislatore a prevedere il rilievo d'ufficio da parte del giudice. Non solo è necessaria la richiesta di parte ma deve essere la parte nel cui interesse è stabilito un requisito. Inoltre l'istanza di parte deve essere fatta subito cioè nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. Inoltre la nullità non può essere opposta dalla parte, art 157 terzo comma, che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente."
Nullità assoluta è quella rilevata dal giudice all'art 158 troviamo due esempi di nullità assoluta: "nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero " abbiamo visto che ci sono dei casi in cui intervento del PM è obbligatorio se non c'è l'intervento abbiamo una nullità assoluta." È insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'art. 161" cosa vorrà dire? Cosa sarà questa insanabile? Vuol dire che non si sana e quindi non dovrà essere fatta valere però incontra una sanatoria generale che da il passaggio in giudicato formale della sentenza. Quindi cosa vorrà dire insanabile? Poniamo il caso in cui sia obbligatorio l'intervento del PM, non siano stati comunicati gli atti al PM questo non è intervenuto si è arrivati alla pronuncia della sentenza. Vediamo il primo comma dell'art161" la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di qsti mezzi di impugnazione." Tornando all'ipotesi in cui il PM che doveva intervenire obbligatoriamente mq, non è intervenuto e si è arrivati a una sentenza cm si caratterizza questa insaziabilità? Vuol dire che la sentenza deve essere impugnata quindi deve essere proposto appello il vizio non si è sanato e quindi io col mio atto d'appello potrò far valere la nullità della sentenza. Però se io non propongo appello la sentenza passa in giudicato formale e io non potrò più far valere il vizio. Tutti i vizi incontrano questa sanatoria.
C'è poi profilo ulteriore, per noi prematuro, è sufficiente che io proponga un atto d'appello in cui faccio valere l'ingiustizia della sentenza oppure devo proporre un atto d'appello in cui faccio valere la nullità. Nel primo caso è sufficiente che io proponga l'appello e il giudice potrà rilevare d'ufficio il vizio? Questo problema complicato. Secondo giurisprudenza perché il vizio possa essere rilevato in appello io devo non solo proporre appello ma devo far valere il vizio. Anke le nullità assolute sono insanabili ma è un'insanabilità relativa perché se la sentenza passa in giudicato formale il vizio non potrà essere fatto valere.
Secondo comma art. 161" questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice". È una eccezione alla regola riamata conversione dei motivi di nullità, motivi di gravame che ci dice che se io voglio far valere una nullità della sentenza la devo impugnare e i motivi di nullità si convertono in motivi di gravame. Il legislatore da molta importanza alla sottoscrizione della sentenza. Cosa vuol dire che non si applica la regola della conversione? Come posso far valere questo vizio? Domani risponderà.
Arti.161 cpc secondo comma: "Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice" questa è una nullità, si parla più propriamente di inesistenza che sopravvive al passato in giudicato formale della sentenza. Come la facciamo valere questa inesistenza? Ho la mia sentenza di primo grado, non è intervenuto il PM che doveva intervenire obbligatoriamente, la sentenza è viziata però non viene proposto appello e la sentenza passa in giudicato formale. In questo caso non si può far nulla. Se invece questa sentenza fosse priva della firma del giudice passa in giudicato, cosa vuol dire? Che non si applica la regola della conversione dei motivi di nullità, di gravame di cui al primo comma? Abbiamo detto che una volta che io abbia una sentenza di cognizione, poniamo il caso di condanna, il mio convenuto non ottempera spontaneamente, cosa posso fare? Iniziare un processo di esecuzione forzata. Anzitutto questo vizio di inesistenza della sentenza può essere fatto valere in sede di opposizione all'esecuzione, quindi vuol dire che il convenuto condannato non ha proposto appello quindi è decorso il termine per impugnare, però siccome è un vizio che può essere sempre fatto valere lo potrà far valere in un eventuale processo esecutivo iniziato nei suoi confronti. Inoltre, dice la giurisprudenza, che il vizio può essere fatto valere attraverso una cd. actio nullitatis. Quali caratteristiche avrà? Cosa vorrà dire che potrà essere fatto valere attraverso una cd.actio nullitatis? Come se fosse, diciamo, un contratto nullo, quindi un'azione di nullità o di cognizione con ogni probabilità di accertamento. Perciò potrà sempre questo vizio essere fatto valere o in sede di opposizione esecuzione o con una eventuale actio nullitatis. Quindi diventa importante stabilire quando manca la sottoscrizione di un giudice, perché quando è un giudice monocratico è evidente che non c'è la firma dell'unico giudice. Se già c'è un giudice collegiale si pone il problema, perché abbiamo visto che se c'è un collegio da chi deve essere sottoscritta la sentenza? Dal presidente del collegio. Quindi ci si chiede: arriviamo ad avere questo vizio così grave anche quando c'è magari la sola firma dell'estensore, la sola firma del presidente? Però la giurisprudenza è molto restrittiva al riguardo e quindi vuole che siano applicati in modo rigoroso le prescrizioni relative alla sottoscrizione della sentenza. È un atteggiamento che può essere criticato perché quando può succedere che la sentenza non sia firmata, sottoscritta(totalmente priva o solo parziale rispetto a quella fissata dal legislatore)? Per lo più per dimenticanza, non di una volontà da parte del giudice di non firmare. Quindi a questo proposito la giurisprudenza più risalente nel tempo consentiva, qualora si fosse trattato di una dimenticanza, di applicare una procedura molto semplice che vedremo, è quella correzione(quando c'è una omissione materiale della sentenza è possibile utilizzare il procedimento di correzione). Però non è questa la posizione attuale della Corte di cassazione per la quale appunto se la sentenza non è firmata o parzialmente o totalmente, [addirittura secondo la Cassazione basterebbe anche la mancata menzione dell'impedimento(terzo comma dell'art.132 cpc dice che se "Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento".)]. Anche con la mancata menzione dell'impedimento la Corte di Cassazione darebbe luogo alla mancanza della firma. Quindi è molto rigorosa perciò applica questo secondo comma dell'art.161 cpc che ha delle conseguenze molto gravi. Se manca una firma, non ci si accorge di questo, non viene proposta l'impugnazione per far valere questo vizio, è un vizio che sopravvive al giudicato perciò il soggetto soccombente potrà sempre far valere questo vizio. L'altro problema che pone il secondo comma dell'art.161 cpc è questo: l'ipotesi di mancanza di sottoscrizione è l'unica ipotesi in cui abbiamo un vizio che sopravvive al giudicato formale? Noi abbiamo visto un caso in cui la sentenza è viziata non dal punto di vista dei requisiti formali ma dal punto di vista più dei presupposti per la sua pronuncia. Quale? Poniamo un caso di scuola: come qualifichiamo la sentenza da chi non è giudice? Non avrà valore. Come anche una sentenza falsa. Ci possono essere casi più di confine: il giudice che è collocato in pensione che però ancora nel giorno in cui è in pensione avviene il deposito nella cancelleria e quindi non ha più la qualifica di giudice. In questo caso di può discutere se si tratta di una vera e propria inesistenza oppure un vizio relativo alla costituzione del giudice(anche se qui non ha la qualifica). Abbiamo visto insieme un caso di sentenza è del tutto inefficace: della sentenza emessa in litisconsorzio necessario non integro, quando cioè siamo in un'ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudice non ordina l'integrazione del contraddittorio arriva alla pronuncia della sentenza. Abbiamo detto che sicuramente se è una pronuncia di litisconsorzio necessario cd. sostanziale la sentenza che sia pronunciata nel litisconsorzio necessario non integro è del tutto inefficace (in utiliter data ). Questo vuol dire che abbiamo, appunto, una sentenza la cui inefficacia potrà sempre essere fatta valere proprio dalle parti del processo.
Questi due casi di nullità, di cui all'art.158 cpc, secondo voi attengono ad un vizio relativo alla inosservanza delle forme, dei requisiti degli atti? Se non interviene il PM abbiamo un atto nel processo privo dei requisiti stabiliti dalla legge?No. E'più ampia la categoria dei vizi che danno luogo a nullità, sicuramente le inosservanze di forma(quando un atto non è posto in essere seguendo i requisisti fissati dal legislatore. Ad es. un atto di citazione privo della data dell'udienza, oppure l'atto/sentenza privo della motivazione). Però ci sono anche delle ipotesi di nullità che attengono non tanto ai requisiti formali ma ai presupposti per la pronuncia della sentenza, in questo caso che deve intervenire nel processo il PM. Questo esempio ci aiuta a capire l'art.159 cpc che è intitolato "Estensione della nullità". Quindi cosa vuol dire? Primo comma art.159 cpc dice che " La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, ne' di quelli successivi che ne sono indipendenti", è il principio di estensione della nullità. Se io ho un atto, poniamo la nullità dell'atto di citazione, che non venga sanata è una nullità che si estende agli atti successivi? Sì, perché è la base del processo. Quindi vuol dire che se noi abbiamo la nullità dell'atto di citazione non sanata questa nullità si estende a quelli successivi sino ad arrivare alla sentenza. Se invece abbiamo una nullità che colpisce un atto successivo, pensiamo alla sentenza, sarà nulla solo la sentenza non gli atti precedenti. Non è inficiato di nullità l'atto successivo che però sia indipendente da quello nullo. La sentenza può essere nulla per un vizio proprio(manca la motivazione)oppure per il vizio di un atto precedente non sanato che si è esteso sino alla sentenza. Il caso in cui non sia intervenuto il PM rende nulla la sentenza per un vizio di nullità derivata. Nel momento in cui noi arriviamo ad avere una sentenza se non ci sono state delle sanatorie però ci sono degli atti colpiti dalla nullità dovrà essere, per far valere il vizio di un atto precedente, oggetto di impugnazione la sentenza. Quindi se io voglio far valere la nullità che attiene ad una atto precedente alla sentenza però se siamo arrivati alla pronuncia della sentenza per far valere questo vizio cosa dovrò fare? Impugnare la sentenza. Questo principio di estensione della nullità che fa sì che la sentenza sia nulla o perché non è stata posta in essere secondo i requisiti che il legislatore vuole per la sentenza o per una nullità precedente, un altro atto non sanato.
Ci sono dei casi in cui il legislatore disciplina in modo specifico i requisiti e anche la nullità del singolo atto. In particolare l'atto che ha una disciplina dettagliata è l'atto di citazione. Possiamo vedere che ci sono delle nullità cd. trasformabili, cioè ci possono essere delle nullità che possono essere assolute o relative a seconda di quale è il comportamento delle parti. In particolare(parliamo dell'atto di citazione) ci sono delle nullità che sono relative se il convenuto si costituisce, se il convenuto non si costituisce, la nullità diventa rilevabile d'ufficio. Noi abbiamo visto un problema non relativo alla nullità ma alla giurisdizione, c'è un difetto di giurisdizione per il quale è necessaria l'istanza di parte oppure può essere rilevabile d'ufficio da parte del giudice. Qual'è? Nel caso in cui si ha il difetto di giurisdizione del giudice italiano rispetto al giudice straniero che è necessaria l'eccezione del convenuto, però il vizio diventa rilevabile d'ufficio se il convenuto è contumace. Però lì vi è un'eccezione perché è trasformabile, invece vi può anche essere il caso della nullità trasformabile perché qui il relativo assoluto concerne la necessità di istanza di parte o rilevata d'ufficio da parte del giudice. Parlare di nullità relative e assolute attiene fondamentalmente alla necessità che la nullità sia eccepita dalla parte ovvero rilevata d'ufficio dal giudice. Ci sono dei casi di nullità trasformabili che sono relative o assolute a seconda che il convenuto si costituisca o meno. Se il convenuto non si costituisce, è contumace, il giudice lo rileva d'ufficio se invece il convenuto si costituisce è necessaria l'istanza di parte. Un meccanismo l'abbiamo nel difetto di giurisdizione per il giudice italiano rispetto a quello straniero per il quale di regola ci vuole l'eccezione del convenuto però è rilevabile d'ufficio dal giudice se il convenuto è contumace. All'art.159 cpc ci dice(secondo e terzo comma) che comunque se abbiamo "la nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali e' idoneo".
L'art.160 cpc si occupa di una atto particolare: la notificazione. "La notificazione e' nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi e' incertezza assoluta sulla persona a cui e' fatta o sulla data". Però sono richiamate le norme generali in materia di nullità degli atti processuali, cioè gli artt.156 e 157 cpc. "Se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia" fatemi un esempio di notificazione nulla sotto questo profilo. Ad es. la copia è stata consegnata ad un minore di anni 14 palesemente incapace.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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