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Struttura e forme del contratto di trasporto: la spedizione


L’art. 1678 c.c. definisce il trasporto come il contratto nel quale “il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”.
La definizione consente di distinguere il trasporto dal noleggio, o charter, in cui si pone a disposizione del noleggiante il mezzo di trasporto, con conducente ed equipaggio al fine di compiere il trasporto.
Le parti del trasporto sono il vettore, che assume l’obbligo di trasportare le persone o le cose, il mittente, (il passeggero nel trasporto di persone) creditore delle prestazione di trasporto e obbligato
- a rimettere al vettore tutte le indicazioni e la documentazione necessaria per effettuare il trasporto,
- al pagamento del corrispettivo,
e il destinatario, ossia colui che nel trasporto di cose ha il diritto di ottenere la consegna dei beni trasportati.
In tal caso il trasporto ha la struttura del contratto a favore di terzo, il quale peraltro assume i diritti derivanti dal contratto al momento dell’arrivo della merce e può esercitarli solo se paga quanto dovuto al vettore: sino a quel momento è sottoposto al diritto di contrordine del mittente, salvo il caso in cui abbia ricevuto il titolo rappresentativo delle merci (che ne segna il passaggio della proprietà).
La conclusione di un contratto di trasporto, assai di frequente, avviene tramite il contratto di spedizione, cioè quel “mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie”.
La spedizione:
- è revocabile fino alla stipulazione del contratto di trasporto;
- comporta a carico dello spedizioniere l’obbligo di seguire le istruzioni del committente e soprattutto gli usi del settore;
- consente che lo spedizioniere sia anche vettore assumendo, in tutto o in parte, l’esecuzione del trasporto e accollandosi, quindi, diritti e obblighi del vettore.
Spesso il singolo vettore non è in grado di effettuare da solo l’intero trasporto, può allora stipulare:
- contratti di subtrasporto con altri vettori, che non creano legami tra i subtrasportatori e il mittente;
- il trasporto con rispedizione, in cui il vettore esegue una parte del trasporto e opera come spedizioniere per i successivi, rispondendo ciascun vettore per il proprio percorso;
- il trasporto cumulativo, in cui tutti i vettori con unico contratto, e responsabilità comune, si obbligano a effettuare l’intero trasporto.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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