La responsabilità del vettore nel trasporto di persone
Nel trasporto di persone, il vettore si obbliga a far arrivare indenne il passeggero e a non far subire perdite o avarie alle cose che reca con sé.
Il vettore risponde sia, ovviamente, per il mancato o incompleto trasporto, sia per i sinistri che colpiscono il passeggero o le cose “se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”: solo il caso fortuito, il fatto del passeggero o la colpa di terzi esonerano da responsabilità il vettore.
Non sono valide le clausole limitative della responsabilità per i danni alla persona.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto commerciale, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: Corso di diritto commerciale (vol. 1 e 2)
- Autore del libro: Gaetano Presti e Matteo Rescigno
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