Skip to content

La responsabilità del vettore nel trasporto di persone


Nel trasporto di persone, il vettore si obbliga a far arrivare indenne il passeggero e a non far subire perdite o avarie alle cose che reca con sé.
Il vettore risponde sia, ovviamente, per il mancato o incompleto trasporto, sia per i sinistri che colpiscono il passeggero o le cose “se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”: solo il caso fortuito, il fatto del passeggero o la colpa di terzi esonerano da responsabilità il vettore.
Non sono valide le clausole limitative della responsabilità per i danni alla persona.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.