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La responsabilità del vettore nel trasporto di cose


Il problema centrale del trasporto, sia di cose sia di persone, concerne la responsabilità del vettore in caso di inadempimento.
Per il trasporto di cose, il codice civile pone una regola generale per cui il “vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le consegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”.
La stessa norma precisa che, se il vettore accetta le cosa da trasportare senza le c.d. riserve si presume che le stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio.
Tale responsabilità, detta ex recepto, è in linea di principio gravosa, poiché, una volta che sia accertata la perdita o l’avaria, addossa sul vettore l’onere della prova della causa esonerativa.
Le norme speciali, comunque, mirano a fissare un’area inderogabile di responsabilità alla quale il vettore non può sottrarsi, né a mezzo di clausole contrattuali né a mezzo di riserve.
Il codice civile prevede, in ogni caso, che l’accettazione senza riserve del bene estingue ogni azione verso il vettore, salvo il suo dolo o colpa grave ovvero salva la perdita parziale o l’avaria non riconoscibile, da denunziarsi, a pena di decadenza, entro 8 giorni dal ricevimento.
Tali azioni si prescrivono in 1 anno.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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