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La garanzia per i vizi e difformità dell’opera o del servizio


L’appaltatore è tenuto a garantire il committente per i vizi dell’opera o del servizio, nonché per le difformità rispetto alle indicazioni del committente, salvo che i vizi fossero noti o riconoscibili, ma non dolosamente occultati, e il committente abbia comunque accettato l’opera.
Questo ultimo decade dalla garanzia se non denunzia i vizi o le difformità entro 60 giorni dalla scoperta e l’azione si prescrive in 2 anni dalla consegna dell’opera.
Per gli edifici o altri beni immobili destinati a lunga durata è prevista la responsabilità dell’appaltatore per rovina e gravi difetti emersi nei 10 anni successivi al compimento dell’opera, purché sia fatta denunzia entro 1 anno dalla scoperta: l’azione si prescrive in 1 anno dalla denunzia.
La garanzia per i vizi e le difformità obbliga l’appaltatore alla loro eliminazione ovvero alla riduzione del prezzo e, comunque, al risarcimento del danno; se però i vizi rendono l’opera del tutto inidonea alla destinazione, del contratto può essere risolto.
Il modo tramite il quale il committente si garantisce contro i vizi o le difformità dell’opera non è affidato ai rimedi legislativi: contrattualmente, infatti, viene previsto che l’appaltatore sia tenuto a prestare in favore del committente un c.d. performance bond da parte di una banca per un ammontare pari solitamente, a una percentuale del corrispettivo.
Con tale impegno la banca si obbliga a pagare al committente, a sua semplice richiesta, la somma in questione.
Si tratta si una delle principali utilizzazioni pratiche del c.d. contratto autonomo di garanzia.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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