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Il contratto di servizi turistici o di viaggio


La diffusione del turismo e la correlata esigenza di assicurare al viaggiatore-consumatore adeguata tutela contro i comportamenti non corretti degli operatori ha portato la CE a emanare una direttiva, attuata in Italia con in d. lgs. 111/95, oggi abrogato e sostituito dalle norme dettate nel codice del consumo.
Tale normativa si applica ai c.d. contratti di servizi turistici o di organizzazione del viaggio (legati alla figura del tour operator), in cui viene procurato al cliente il “pacchetto turistico” integrale comprendente, oltre al trasporto, anche l’intero soggiorno turistico, e ai contratti di intermediazione del viaggio, in cui l’operatore funge solo da mandatario del cliente con il vettore, con l’albergo, ecc…
Il tour operator risponde come un vero e proprio appaltatore di servizi per la mancata o inesatta prestazione dei servizi promessi; l’agenzia che operi come intermediaria solo per l’esatto adempimento del mandato (per esempio, per l’ingannevole raffigurazione del servizio che il terzo avrebbe prestato).
La disciplina è così sintetizzabile:
- previsione di un obbligo di informativa preliminare chiara, non ingannevole e per iscritto;
- il contratto deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi e deve contenere tutti gli elementi necessari per fornire al cliente la conoscenza delle caratteristiche del viaggio;
- il contratto è cedibile nel caso di impossibilità di fruire del servizio e il cliente può recedere dietro corresponsione di una penale;
- la possibilità di variazione del prezzo forfettario è limitata e comunque è prevista la facoltà di recesso del cliente nel caso essa superi il 10%; pure è limitata la possibilità del tour operator di annullare il viaggio, nel qual caso il consumatore ha diritto a ottenere un pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o inferiore con rimborso della differenza, ovvero ancora il rimborso integrale de prezzo, così come nel caso egli receda in conseguenza di modifiche significative del pacchetto;
- l’operatore risponde anche per il fatto del terzo di cui si sia avvalso, mentre la sua responsabilità è esclusa solo nel caso in cui dimostri che il fatto non gli è imputabile.
L’esonero da responsabilità del tour operator per danni alle persone o alle cose è previsto solo per il caso fortuito, il fatto del consumatore o il fatto imprevedibile del terzo.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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