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Divieto di uso delle cose sociali e obbligo di non concorrenza


L’art. 2256 c.c. pone a carico dei soci il divieto di servirsi delle cose appartenenti alla società per fini estranei a quelli sociali senza il consenso degli altri soci.
Nelle società che possono svolgere attività commerciale è posto a carico dei soci (nella s.a.s. dei soli accomandatari) il divieto di concorrenza nei suoi confronti.
Si tratta di un obbligo che trova le sue radici nel più generale dovere di collaborazione del socio alo svolgimento dell’attività sociale.
La violazione dell’obbligo espone il socio sia alla sanzione dell’esclusione, sia al risarcimento del danno eventualmente provocato alla società.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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