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L’invalidità del contratto di società di persone


La legge non regola espressamente l’invalidità del contratto di società di persone.
Si ritiene, comunemente, che le cause di invalidità si identificano con quelle di nullità e di annullabilità previste in generale per i contratti.
Si deve distinguere fra l’invalidità che colpisce l’intero contratto sociale e quella che riguarda la partecipazione del singolo socio; quest’ultima provoca l’invalidità del contratto sociale solo se essenziale.
All’opposto, nonostante qualche dissenso, deve ritenersi applicabile analogicamente alle società di persone la disciplina degli effetti dell’invalidità delle società di capitali.
Deve, pertanto, ritenersi che:
- le cause di invalidità del contratto sociale operano quali cause di scioglimento della società;
- gli atti compiuti in nome della società conservano i loro effetti e la vincolano nei confronti dei soggetti con i quali sono intercorsi;
- i soci non sono liberati dall’attuazione dei conferimenti ancora non adempiuti e rispondono, se a ciò tenuti, illimitatamente e solidalmente con la società per l’adempimento delle obbligazioni sociali.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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