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Diritto agli utili e partecipazione alle perdite


I soci hanno diritto di partecipare agli utili generati dall’attività sociale; allo stesso modo sono chiamati a sopportarne le perdite.
La misura di tale loro partecipazione può essere liberamente determinata dal contratto sociale, anche in modo non proporzionale al valore dei conferimenti effettuati.
Se il contratto sociale nulla dispone, intervengono le regole legali: l’art. 2263 c.c. prevede che “le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite” si presumono proporzionali ai conferimenti e, se il valore dei conferimenti non è determinato nel contratto, esse si presumono uguali.
Un limite all’autonomia negoziale è rappresentato dal divieto del c.d. patto leonino, cioè del patto “con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite”.
La realtà, naturalmente, di rado conosce patti o clausole del contratto sociale che apparentemente violino il precetto; al contrario il tema trova rilevanza con riferimento ad accordi (anche parasociali o esterni al contratto sociale) che, pur non facendo menzione di partecipazione agli utili o alle perdite, realizzano nella sostanza lo stesso risultato.
Il diritto agli utili matura in capo ai soci quando viene approvato il rendiconto.
Se il contratto sociale non dispone diversamente, una volta che il rendiconto sia approvato e che dallo stesso risultino utili, la società è obbligata a pagarli ai soci, titolari di un diritto di credito individuale.
La partecipazione alle perdite non va confusa con la responsabilità illimitata per il pagamento delle obbligazioni sociali.
Tale partecipazione si concretizza anzitutto nella perdita di valore della quota per effetto del minor valore del patrimonio della società.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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