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Autonomia patrimoniale e responsabilità per le obbligazioni sociali


Le società di persone sono dotate di autonomia patrimoniale: il loro patrimonio è distinto da quello dei soci ed è destinato al conseguimento dell’oggetto sociale e all’adempimento delle obbligazioni contratte per la società.
Non può, dunque, esservi confusione fra patrimonio della società e patrimonio dei soci né fra debiti sociali e loro debiti personali.
Non contraddice l’autonomia patrimoniale delle società di persone il fatto che tutti o alcuni dei soci rispondano illimitatamente e solidalmente con la società per le obbligazioni sociali: esse restano obbligazioni della società alla quale si aggiunge la responsabilità diretta ovvero a titolo di garanzia dei soci illimitatamente responsabili.
Per le obbligazioni sociali le società di persone rispondono verso i terzi con il proprio intero patrimonio come qualsiasi altro soggetto di diritto.
Alla loro responsabilità si affianca quella illimitata e solidale dei soci o di taluno di essi.
Le forme e i limiti di questa responsabilità variano a seconda dei tipi di società di persone:
- nella società semplice sono sempre illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali i soci che hanno agito in nome e per conto della società.
Tale responsabilità si estende a tutte le obbligazioni sociali e non solo a quelle derivanti dagli atti concretamente compiuti in nome e per conto della società dal singolo socio.
I soci non amministratori possono limitare la loro responsabilità con un apposito patto il quale è, peraltro, opponibile ai terzi solo se viene portato a loro conoscenza con mezzi idonei.
In caso contrario ha efficacia solamente interna: il socio potrà rivalersi sui consociati;
- nella s.n.c., invece, tutti i soci sono sempre illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali nei confronti dei terzi ai quali non è opponibile alcun patto limitativo della responsabilità: quest’ultimo è possibile, ma ha comunque solo efficacia meramente interna;
- nella s.a.s. illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali sono soltanto gli accomandatari, in ragione dell’attribuzione esclusiva in loro favore del potere di gestione della società; gli accomandanti rischiano soltanto quanto conferito.

Tuttavia, anche a loro si estende la responsabilità illimitata in due casi:
- quando siano ingeriti nella gestione sociale compiendo atti di amministrazione;
- quando abbiano consentito che il loro nome fosse inserito nella ragione sociale.

La responsabilità dei soci è connotata dalla c.d. sussidiarietà.
Infatti il socio al quale il creditore sociale chiede il pagamento può invocare il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale:
nella società semplice è il socio che, per evitare il pagamento, ha l’onere di indicare al creditore i beni della società sui quali egli può agevolmente soddisfarsi;
nella s.n.c. e nella s.a.s. è invece il creditore che, per potersi rivolgere al socio, deve dimostrare di aver preventivamente escusso il patrimonio sociale.
La disciplina della preventiva escussione, naturalmente, rappresenta per i creditori un ostacolo concreto di un certo rilievo a un tempestivo soddisfacimento.
Il socio che entra a far parte di una società di persone risponde illimitatamente di tutte le obbligazioni sociali, anche di quelle sorte precedentemente al suo ingresso; il socio che, per qualsiasi ragione, esce dalla società rimane comunque responsabile per tutte le obbligazioni sociali sorte o esistenti al momento dello scioglimento del rapporto.
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è non solo illimitata, ma anche solidale: ciò significa che il creditore può rivolgersi a ciascun socio per ottenere il pagamento dell’intero credito vantato verso la società.
Sarà poi il singolo socio a potersi rivalere nei confronti degli altri soci, in conformità degli accordi interni sulla sopportazione delle perdite.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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