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Il creditore particolare del socio


L’autonomia patrimoniale delle società di persone impedisce che vi sia confusione fra patrimonio della società e patrimonio dei soci; i creditori del socio non possono vantare diritti verso la società per il soddisfacimento del loro credito.
Da questo principio discende anzitutto il divieto di compensazione dei crediti che un soggetto ha verso il socio con i debiti che ha verso la società.
Il creditore particolare del socio, avendo come unica garanzia il suo patrimonio personale, dovrebbe poter agire sulla quota di partecipazione del socio nella società, nonché sugli utili maturati in suo favore.
Articolato è il procedimento con il quale il creditore del socio può soddisfarsi sulla quota di partecipazione del socio.
Nelle società personali, infatti, non è possibile il mutamento della persona del socio senza il consenso di tutti gli altri: da qui l’impossibilità per il creditore di compiere atti esecutivi sulla quota che conducano alla sua vendita forzata.
La legge, allora, riconosce al creditore particolare il diritto, a certe condizioni, di ottenere la liquidazione della quota del socio (nella società semplice può essere richiesta dal creditore se questi dimostra che gli altri beni personali sono insufficienti a soddisfare il suo credito; nella s.n.c. e nella s.a.s. vige il divieto di richiedere la liquidazione della quota del socio durante tutta la vita della società e la tutela del creditore particolare è limitata alla possibilità di opporsi alla proroga della società stessa).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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