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La partecipazione al procedimento amministrativo, art. 10 legge 242/90

La partecipazione al procedimento amministrativo,  art. 10 legge 242/90


la partecipazione si esplica allo stesso modo per tutti i soggetti partecipanti individuati essenzialmente nel diritto di presentare documenti, rispetto al quale è strumentale in diritto di prendere visione degli atti del procedimento.
Differenza funzionale tra:
_ accesso conoscitivo
_ accesso partecipativo: delinea un fatto di partecipazione, essendo idoneo a stabilire un rapporto di comunicazione e perciò un intervento attivo del soggetto interessato nei confronti dell'amm. procedente.
Il contenuto qualitativamente qualificante dell'apporto partecipativo è costituito dalla presentazione di documenti (scritti), il cui contenuto l'amm. ha l'obbligo di valutare ove pertinente all'oggetto del procedimento.
Quindi: la legge sul procedimento prevede un sistema di contraddittorio documentale o cartaceo, e non una partecipazione informale. Orale.
Comunque, questa valutazione è diversa dalla motivazione:
_ nella valutazione: l'obbligo di valutare i documenti e la pertinenza dell'oggetto del procedimento  trova principalmente espressione nella motivazione;
_ motivazione intesa come enunciazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell'amm., in relazione alle risultanze dell'istruttoria acquisite anche attraverso i fatti.
Ha finalità di garantire trasparente amministrazione come strumento del criterio di emersione degli interessi secondari; esplicitazione scritta delle valutazioni con cui si è svolta la congrua ponderazione degli interessi.
(L'obbligatorietà della motivazione del provvedimento è affermata dall'art. 3 della legge 241/90)

Partecipazione dei soggetti interessati: ciò comporta che nel caso di intervento nel procedimento la motivazione dovrà assumere un contenuto maggiormente specifico.
Tempo dell'intervento:
_ in assenza di indicazioni normative è ammissibile l'intervento fino al momento dell'adozione del provvedimento finale;
_ ovviamente i documenti presentati tardivamente non possono comportare lo spostamento del termine finale del provvedimento, che si pone dunque come limite invalicabile;
_ l'intervento nel procedimento avviene "allo stato degli atti", e cioè senza pregiudizio per gli atti e le operazioni anteriormente compiuti. All'amm. è attribuita la facoltà di riconsiderare criticamente l'iter procedimentale fino al momento svolto alla luce delle sopravvenienze.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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