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La forma scritta per la stipulazione dell'accordo di programma

La forma scritta per la stipulazione dell'accordo di programma


ESTENSIBILITA' DEL MODELLO AGLI ACCORDI DI PROGRAMMA

Accordi di programma: accordi organizzativi tra pubbliche amministrazioni. Il modello paradigmatico è uguale per gli accordi endoprocedimentali, sostitutivi e di programma, senza tenere conto delle difformi caratteristiche strutturali, nonché delle differenti evidenze effettuali.

FORMA DEGLI ACCORDI

Una regola comune è la forma scritta richiesta per la stipulazione dell'accordo, a pena di nullità del medesimo, salvo che la legge disponga altrimenti. È essenziale che la volontà delle parti sia raccolta in un atto scritto, nelle due forme dell'atto pubblico o della scrittura privata.

La registrazione e la trascrizione dell'accordo, nei casi in cui questo produca effetti su beni immobili e diritti reali, costituiscono adempimenti successivi, che non attengono alla validità dell'atto, quanto a renderlo opponibile a terzi. Infatti:
_ registrazione: necessaria per conferire data certa all'accordo e per rispondere ad altre esigenze di tipo tributario.
_ trascrizione: serve a rendere l'atto opponibile a terzi la soluzione pattizia.

Agli accordi si applicano i principi del c.c. in materia di obbligazioni e contratti, purché:
_ non sia diversamente previsto: prima clausola limitativa che prevede la prevalenza della diversa disposizione pubblicistica rispetto la corrispondente disciplina civile: l'esistenza, virtuale, degli accordi, ha impedito che si formasse in proposito quella esperienza giuridica necessaria per consentire all'operatore, pubblico o privato, di orientarsi.
_ in quanto compatibili: seconda clausola limitativa che introduce un giudizio di compatibilità tra principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti da un lato, e gli accordi dall'altro.
Il legislatore mediante queste clausole limitative, rimanda l'applicazione concreta del rinvio all'interprete il quale si trova in difficoltà per evitare i trabocchetti del nostro formalismo giuridico.
Certo è che l'innesto del diritto civile mantiene intatti i tradizionali poteri di autotutela dell'amm.
La fiducia totale nel negozio e contratto è stata addirittura di recente codificata dalla bicamerale: di regola le p.a. dovranno agire in base alle norme di diritto privato (privatizzazione dell'azione amministrativa sempre meno partecipata).

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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