La buona fede nella trattativa pattizia
Clausola generale di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione degli accordi.
I soggetti dell'accordo, come le parti del contratto, sono totalmente liberi di concludere o meno lo stesso. Ma sono giuridicamente vincolati da uno specifico dovere di comportamento:
_ in caso di violazione dello stesso la parte lesa è legittimata all'azione di risarcimento del danno limitato alle spese e perdite collegate alle trattative;
_ secondo i canoni della BUONA FEDE oggettiva al fine di non incorrere in responsabilità cd. Precontrattuale. Si tratta di un dovere generale di correttezza e lealtà che le parti dell'accordo devono osservare nelle trattative e nella formazione dell'accordo medesimo.
Non si tratta:
_ né di buona fede soggettiva;
_ né può farsi riferimento a quel principio di affidamento quale garanzia dell'amministrato rispetto all'amm. agente: attesa del cittadino ad essere trattato in modo corretto da parte del soggetto pubblico.
Le difficoltà sorgono in relazione al fatto che mancando al riguardo qualsivoglia casistica (data la non tipizzabilità degli accordi, a causa della loro esistenza puramente virtuale) diventa improbabile tradurre la buona fede oggettiva in regole di condotta e costume.
Perciò se è sostenibile la somiglianza tra categorie, tipologie di contratti e corrispondenti tipologie di accordi: secondo Cavallo si può usufruire anche per il tipo specifico di accordi di quel diritto giurisprudenziale che ha tipizzato la buona fede nel corrispondente settore contrattuale.
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Autore:
Beatrice Cruccolini
[Visita la sua tesi: "La commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori"]
- Università: Università degli Studi di Perugia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto amministrativo
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