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Gerarchia, competenza e concorrenza tra le fonti del diritto


Nelle esperienze costituzionali, caratterizzate da un accentuato pluralismo istituzionale e nelle quali alla rigidità costituzionale si affianca un’efficace garanzia del rispetto della Costituzione, il sistema delle fonti tende a farsi complesso.
Le relazioni tra gli atti abilitati a produrre diritto non sono in tali ordinamenti riconducibili al (solo) criterio della “gerarchia”.
Accanto a tale criterio, infatti, si colloca il principio di “competenza”, per cui viene assicurato a determinate fonti un ambito più o meno rigorosamente definito nel quale operare, senza che altre possano in esso interferire, e quello, per così dire residuale, della “concorrenza”, per cui fonti di diversa specie, dotate in tutto o in parte della medesima competenza, possono liberamente intervenire nella disciplina della medesima materia.
La Costituzione pone se stessa al vertice delle fonti, stabilendo così una relazione gerarchica con le fonti costituite: ciò non di meno essa abilità “le leggi di revisione e le altre leggi costituzionali” a modificare stabilmente o a derogare puntualmente alle sue disposizioni.
Quella tra la Costituzione e le leggi costituzionali (incluse quelle di revisione) sembra dunque essere una relazione di concorrenza.
E’ però pacifico che esistono disposizioni e principi ricavati dalla Costituzione insuscettibili di revisione costituzionale (la forma repubblicana, i principi supremi) che instaurano un rapporto di gerarchia tra le disposizioni della Costituzione, che esprimono il limite alla revisione, e le leggi costituzionali.
Così pure è pacifico che le leggi costituzionali sono gerarchicamente sopraordinate alle leggi ordinarie; tuttavia esistono ipotesi in cui queste possono modificare anche stabilmente disposizioni di quelle.
D’altro canto lo stesso fenomeno dei regolamenti delegati, per come si è venuto sviluppando negli ultimi tempi, ha evidenziato, accanto ad un rapporto di gerarchia tra la legge ed il regolamento, un rapporto di competenza tra le due fonti.
Inoltre, se è vero che il rapporto tra legge statale e legge regionale può, soprattutto nell’assetto determinato dalla recente revisione del Titolo V, agevolmente ricostruirsi in termini di separazione di competenza, è altresì vero che la subordinazione delle leggi regionali ai principi fondamentali delle materie oggetto di potestà legislativa concorrente pone alla luce un elemento di gerarchia che si sovrappone a quello della competenza.
Infine, quanto ai rapporti tra fonti comunitarie e fonti interne, secondo la prima giurisprudenza della Corte costituzionale retti dal principio di competenza, con il primo comma del nuovo art. 117 cost. si tende ad affermare un’incondizionata supremazia delle fonti comunitarie, con il solo limite, di difficile configurazione, dei principi supremi.

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