Natura dell'IVA: un'imposta sul consumo
Si sono ipotizzate costruzioni teoriche le quali conducono ad una differente individuazione dell’indice di ricchezza colpito dal tributo.
Le due tesi maggiormente accreditate sono quelle che qualificano l’IVA come “imposta sull’attività o sugli scambi” ovvero come “imposta sul consumo”.
La tesi da noi accolta nuove dall’idea che lo schema applicativo del tributo, così come descritto non solo dalla normativa interna ma anche da quella comunitaria, è incardinato sugli istituti della “rivalsa” e della “detrazione”, pertanto i passaggi dei beni e dei servizi anteriori all’immissione al consumo finale non possono che apprezzarsi come meramente strumentali alla tassazione di quest’ultima; di conseguenza, l’unica capacità contributiva colpita dall’IVA è quella manifestata dal consumatore finale.
Altra parte della dottrina, invece, con vigore il tributo in esame alla stregua di un’imposta sulle attività poste in essere dagli imprenditori o dagli artisti e professionisti i quali, nel corso dell’anno, realizzano un complesso di operazioni imponibili e, di conseguenza, debbono corrispondere all’erario un importo pari alla somma algebrica dell’IVA sulle cessioni o prestazioni di servizi effettuate e quella loro addebitata in via di rivalsa sulle operazioni passive poste in essere nel medesimo periodo ed inerenti l’attività imprenditoriale, artistica o professionale.
I fautori della tesi secondo cui l’IVA rappresenterebbe un’imposta sulle attività mettono in evidenza come, essendo gli imprenditori, gli artisti ed i professionisti gli unici soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligazione nei confronti dell’erario ed essendo costoro altresì tenuti a tutti gli adempimenti formali strumentali all’attuazione del rapporto obbligatorio di imposta, la capacità contributiva colpita dal tributo non può che essere manifestata dagli stessi.
Ciò al fine di rispettare il principio secondo il quale il soggetto passivo altri non può essere se non colui il quale è tenuto all’effettuazione della prestazione impositiva nei confronti del soggetto attivo creditore di imposta e nei cui riguardi il secondo può agire, se del caso in via coattiva, per la realizzazione della sua pretesa.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Tributario, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: "Manuale di diritto tributario" di P. Russo e "L'imposta sul valore aggiunto" di F. Padovani
- Autore del libro:
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