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IVA: i soggetti passivi di diritto sono meri strumenti di imposizione del tributo


Un ultimo obiezione che è stata mossa questa teoria è quella per cui gli imprenditori, gli artisti ed i professionisti, veri e propri soggetti passivi di diritto, assumerebbero il ruolo di meri strumenti attraverso i quali l’onere impositivo viene riversato sul reale portatore di capacità contributiva.
Il che svaluterebbe oltremodo il ruolo di coloro i quali pongono in essere le operazioni qualificate come imponibili dalla normativa di riferimento.
Affermare che l’IVA è un’imposta sui consumi non vuol dire, però, svalutare la posizione di quei soggetti che intervengono nel meccanismo applicativo del tributo, i quali sono gli unici ad instaurare il rapporto con l’erario.
Al riguardo, è stato sostenuto che nell’IVA si assiste ad una vera e propria dicotomia tra contribuente di fatto (il consumatore finale) e contribuente diritto (l’imprenditore, l’artista o il professionista), con la particolarità che la capacità contributiva non sarebbe manifestata da questi ultimi bensì dai primi.
Nelle imposta sul valore aggiunto ci troviamo di fronte alla duplice esigenza, da un lato e sotto il profilo dell’individuazione della capacità contributiva, di attribuire rilevanza al consumatore finale sul quale la disciplina del tributo addossa l’onere economico del tributo stesso; dall’altro lato e quanto al meccanismo di attuazione del tributo, di fare riferimento a quei soggetti (gli imprenditori e gli esercenti arti e professioni) al quale l’orientamento affida, anche attraverso la predisposizione di gravosi adempimenti, la corretta applicazione del tributo.
Ciò conduce ad intravedere nell’IVA un’imposta ad attuazione progressiva, la quale si dipana in una fase “meramente anticipatoria del tributo” ed in una fase, per così dire, “finale”.
La prima di esse fa capo ai cosiddetti “soggetti IVA” e conduce ad un gettito meramente eventuale e provvisorio in capo all’erario; la seconda fase si verifica allorquando il bene giunge al consumatore finale è in questo momento avviene l’apprensione del tributo a titolo definitivo da parte dell’erario.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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