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I presupposti per la richiesta del rimborso dell'IVA


Per quanto riguarda i presupposti, come abbiamo visto l’art. 27 d.p.r. 633/72 non consente ai contribuenti di richiedere il rimborso dell’eccedenza emergente in sede di liquidazione periodica del tributo, ma solo del credito rilevato in sede di dichiarazione annuale.
In sede di dichiarazione annuale, invece, l’art. 30 d.p.r. 633/72 impone, come detto, alcuni limiti alla possibilità di richiedere a rimborso l’eccedenza di imposta versata.
Il primo di essi è di carattere quantitativo, non potendosi rimborsare in tutto o in parte l’eccedenza ove questa non sia di importo superiore a 2.582,28 euro.
Inoltre, il rimborso può essere richiesto in caso di:
a. esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni soggette all’imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
b. effettuazione di operazioni non imponibili, ossia di esportazioni od operazioni assimilate, in misura superiore al 25% dell’ammontare complessivo delle operazioni attive;
c. acquisto o importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, per la sola parte dell’eccedenza detraibile che corrisponde a tali spese;
d. effettuazione prevalente di operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità;
e. nomina di un rappresentante fiscale da parte di soggetti non residenti, al fine di consentire a soggetti residenti fuori dall’UE la possibilità di accedere al rimborso del tributo.
Inoltre, il contribuente può chiedere il rimborso, anche in assenza delle condizioni sopra riportate, quando nei due anni precedenti abbia esposto un’eccedenza in dichiarazione.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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