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Limite di giurisdizione in materia tributaria per i giudici esteri

Limite di giurisdizione in materia tributaria per i giudici esteri


poiché la porto tributario è regolato solo dalla legge dello Stato che ha istituito il tributo, è evidente che i giudici esteri sono sforniti di giurisdizione al riguardo.
Questo non significa, però, il giudice resto non possa mai conoscere della norma tributaria di altro Stato.
Ciò è possibile e avviene anzi con una certa frequenza, in particolare, nell’ambito di liti fra privati: si pensi alle pattuizioni in cui una parte si obbliga a rimborsare gli oneri sostenuti dall’altra fra i quali beni potrebbero essere ricomprese le imposte pagate in uno Stato estero.
Tuttavia, sembra anche possibile ipotizzare l’applicazione della norma tributaria straniera da parte del giudice di altro Stato là dove essa costituisca la fonte diretta del rapporto controverso (sempre che, ovviamente, le regole del diritto processuale internazionale del foro attribuiscano allo stesso la giurisdizione in ordine alle obbligazioni di fonte legale sul rapporto obbligatorio intercorrente fra soggetti di identica nazionalità).

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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