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Il limite costituzionale delle norme in materia tributaria


Osservando il medesimo problema dal punto di vista interno, occorre innanzitutto ricordare che i limiti materiali di tutte le norme devono avere un fondamento costituzionale.
Tali limiti, nella nostra materia, devono essere ricercati nell’articolo 53 cost.
Tuttavia, poiché tale disposizione stabilisce che il dovere di concorrere alle pubbliche spese grava su “tutti”, il problema dei limiti materiali è stato sempre correttamente impostato considerando la delimitazione del dovere di concorso alle pubbliche spese sotto il profilo soggettivo.
In questa prospettiva, almeno secondo la soluzione che pare preferibile, poiché il concorso alle pubbliche spese si qualifica come dovere di solidarietà politica, ossia trova il suo fondamento nella comune esigenza dei membri di ciascuna collettività organizzata di assicurarne l’esistenza, l’obbligo di concorrere alle pubbliche spese può essere imposto solo a coloro che abbiano interesse all’esistenza della collettività e, pertanto, possono considerarsi appartenenti alla stessa;
per quanto riguarda l’attuazione dei tributi è invece pacifico, nella dottrina internazionale, che l’esercizio di poteri coercitivi all’estero da parte di uno stato o dei suoi agenti costituisce un illecito internazionale.
È bene però avvertire che, per un verso, tali limiti sono, ancora una volta, comuni a tutti i settori del diritto e, per altro verso, l’oggetto del divieto riguarda l’intervento di “agenti” di uno Stato nel territorio di un altro e non l’esercizio dell’attività di accertamento, di riscossione del credito, ecc…
Quest’ultimo punto è particolarmente importante in quanto da esso consegue, in primo luogo, che ove esistano disposizioni generali proprie di uno Stato che consentano anche ai soggetti stranieri di avvalersi degli organi in tale Stato per categorie generali di atti formati all’estero, la natura tributaria dell’atto non precluderà l’applicazione di tali disposizioni.
In secondo luogo, sono senz’altro possibili convenzioni internazionali aventi ad oggetto la collaborazione fra Stati in materia tributaria.
Infine, anche l’acquisizione di informazioni o la riscossione di crediti all’estero è possibile e lecita se essa non richiede l’intervento di agenti nel territorio di altro Stato: si pensi all’invio di un invito di pagamento.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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