Rilievi critici mossi alla teoria dichiarativa sulla fonte dell’obbligazione di imposta
A questo punto non si può peraltro fare a meno di prendere in considerazione alcuni rilievi critici che sono stati mossi alla concezione dichiarativista:
1. È stato in primo luogo osservato che, una volta sorto un rapporto obbligatorio, il relativo adempimento deve poter avvenire in qualsiasi momento, soprattutto se vi è accordo fra creditore e debitore; mentre ciò non è possibile nel nostro caso, dal momento che l’obbligazione tributaria può essere adempiuta solo ed esclusivamente dopo la realizzazione di alcuni schemi procedurali caratterizzati più delle volte dalla presenza di atti provenienti dall’amministrazione finanziaria.
2. In secondo luogo, se l’obbligazione avesse la sua fonte diretta ed esclusiva nella norma impositiva, venendo a giuridica esistenza al semplice verificarsi della fattispecie imponibile individuata dalla stessa, da tale momento il contribuente dovrebbe essere abilitato ad esperire la tutela giurisdizionale; tutela che, viceversa, si rende di regola praticabile solo dopo l’attivazione del competente organo dell’amministrazione, mediante l’emanazione di uno degli atti impositivi.
3. Quando sia spirato il termine di decadenza generalmente ed univocamente stabilito dalla legge per ricorrere contro gli atti di volta in volta emessi dall’amministrazione finanziaria, viene meno la possibilità di contestazione in ordine all’an pretesa tributaria fatta valere per il tramite di tali atti, laddove questi ultimi ne implichino la verifica ancorché in via incidentale.
Se ne è dedotto che ciò contrasterebbe con l’assunto della fonte legale dell’obbligazione di imposta, poiché altrimenti non vi dovrebbero essere preclusioni di tal fatta in ordine all’accertamento del regime da essa posto; addicendosi alla tesi dell’atto impositivo, la cui mancata impugnazione nel termine perentorio previsto a tal fine comporterebbe il consolidamento dei suoi effetti.
Quando al primo rilievo, è dato replicare che la rilevanza decisiva attribuibile alle manifestazioni di volontà ricorre sul terreno privatistico; nel nostro caso, invece, siamo in presenza di un rapporto e di una obbligazione di stampo pubblicistici.
Il secondo rilievo critico dimentica che l’impossibilità di esperire in concreto la tutela suddetta può dipendere non dall’inesistenza della situazione da tutelare ma dal difetto di uno degli elementi assurgenti a condizioni dell’azione ai quali è riconducibile l’interesse ad agire.
Il terzo ordine di argomentazione richieda una replica più ampia ed articolata.
La diversità della disciplina rispettivamente propria della prescrizione e della decadenza rispecchia la differenza fra i due istituti quanto alla ratio o fondamento: consistente, per la prescrizione, nell’estinzione di una posizione giuridica che si presume abbandonata, e per la decadenza pur sempre nell’estinzione di una posizione giuridica ma collegata questa volta al mancato compimento di atti che le costituiscono il modo di esercizio in un termine perentorio.
Ora, è vero che ciò porta logicamente a riferire di regola la prescrizione alle posizioni giuridiche statiche, ossia ai diritti soggettivi, e la decadenza alle posizioni giuridiche dinamiche, ossia ai poteri; ma non si vede perché dovrebbe configurarsi un limite assoluto, al di fuori di quello della ragionevolezza, a che il legislatore applichi la disciplina della decadenza anche a situazioni caratterizzate dalla presenza di diritti soggettivi allorquando intenda circoscrivere l’assetto di determinati rapporti in un lasso di tempo breve; ed è quel che il legislatore tributario ha fatto.
Non meno significative sono le conferme che provengono da altri settori dell’ordinamento: Si pensi al termine di decadenza prescritto dall’art. 1495 c.c. nella denuncia dei vizi della cosa venduta, che inerisce all’esercizio del relativo diritto alla garanzia.
Continua a leggere:
- Successivo: Pluralità di procedimenti impositivi in funzione dei diversi tributi
- Precedente: Le argomentazioni a favore della teoria dichiarativa sulla fonte dell’obbligazione di imposta
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Tributario, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: "Manuale di diritto tributario" di P. Russo e "L'imposta sul valore aggiunto" di F. Padovani
- Autore del libro:
Altri appunti correlati:
- Diritto Tributario
- Diritto tributario - Corso progredito
- Diritto Tributario
- Appunti di Diritto Tributario
- Diritto Tributario
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.