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La teoria dichiarativa e la teoria costitutiva sulla fonte dell’obbligazione di imposta


È costante la distinzione delle imposte in due categorie, l’una costituita dai tributi con accertamento e l’altra dai tributi senza accertamento.
La prima categoria si caratterizza per il fatto che l’adempimento della prestazione obbligatoria si riconnette alla necessaria esplicazione di una fase, per appunto definita di accertamento, nella quale confluiscono atti posti in essere vuoi dal contribuente, vuoi dall’amministrazione finanziaria.
Nella seconda categoria, invece, la fase suddetta non sussiste, giacché il concretarsi della fattispecie imponibile determina esclusivamente la necessità di eseguire la prestazione impositiva da parte del soggetto passivo, salvo il successivo controllo del suo esatto adempimento ad opera dei competenti uffici finanziari, in vista del recupero del maggiore importo eventualmente dovuto e dell’irrogazione delle sanzioni contemplate dalla legge che si siano rese conseguentemente applicabili.
Mentre con riferimento ai tributi senza accertamento nessuno ha mai dubitato che la realizzazione della fattispecie imponibile comporti la nascita di una obbligazione che trova la sua fonte diretta ed esclusiva nella legge, non si riscontra invece unanimità di vedute nella ricostruzione del fenomeno con riferimento ai tributi con accertamento.
Conviene innanzitutto prendere posizione circa la disputa in ordine all’individuazione della fonte dell’obbligazione di imposta nell’ipotesi dei tributi con accertamento: fonte da alcuni ravvisata pur sempre nella legge (teoria dichiarativa), ed altri in uno degli atti che l’amministrazione finanziaria è legittimata ad emanare (teoria costitutiva).
Si tratta di stabilire se la norma tributaria collega direttamente al verificarsi di determinati fatti (assunti quali indici di capacità contributiva) la prestazione impositiva così come sostengono i dichiarativisti; oppure se detta norma attribuisce all’amministrazione finanziaria, in presenza degli stessi presupposti di fatto, il potere di far sorgere con un proprio atto l’obbligo della prestazione a carico del contribuente, alla stregua dell’orientamento propugnato dai costitutivisti.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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