Le fonti normative delle sanzioni amministrative afflittive
Seguendo l’ordine gerarchico delle fonti normative conviene, in primo luogo, richiamare l’operatività in materia della riserva di legge contemplata dalla Costituzione, salvo ravvisarne lo specifico precetto che la dispone all’interno della Carta fondamentale.
La dottrina maggioritaria e la prevalente giurisprudenza ne individuano la fonte nell’art. 23 cost., secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge; mentre altri riconducono le sanzioni amministrative sotto l’ambito di operatività dell’art. 25 cost., in forza del quale nessuno può essere punito se non in base ad una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.
Sebbene i due richiamati precetti costituzionali rechino riserve di portata diversa (relativa quella dell’art. 23 cost., assoluta quella dell’art. 25 cost.) l’alternativa tende a sdrammatizzarsi a causa della tendenza a sfumare la differenza tra i due tipi di riserva, ammettendo che pure quella assoluta non esclude, entro certi limiti, la possibilità di integrazione della disciplina legislativa ad opera di fonti secondarie.
Pare comunque preferibile l’opinione che riconduce le sanzioni amministrative afflittive sotto l’egida dell’art. 25 cost. inteso come precetto il quale abbraccia ogni ipotesi di misura sostanzialmente afflittiva.
Quanto poi al regime di parte generale delle sanzioni amministrative, tramite l’emanazione del d.lgs. 472/97 si è concentrata per la prima volta in un unico contesto legislativo la disciplina delle sanzioni tributarie non penali afferenti a tutte le tipologie di tributi locali, sia statali che erariali.
Analoga opera di sistemazione è stata compiuta per quanto concerne la parte speciale, ossia la previsione delle singole violazioni con riferimento ai diversi tipi di tributo: segnatamente nel d.lgs. 471/97 sono state riunite tutte le violazioni afferenti le imposte sui redditi e l’IVA, mentre tramite il d.lgs. 473/97 si è proceduto alla riforma della disciplina delle fattispecie trasgressive contemplate in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi.
Infine, e per completare il quadro, merita segnalare come lo stesso Statuto dei diritti del contribuente (l. 212/2000) rechi disposizioni specificamente inerenti alla materia sanzionatoria.
Più precisamente, nell’ottica del principio di collaborazione e di buona fede al quale devono essere improntati i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, stabilisce che:
a. non sono erogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione stessa;
b. le sanzioni non sono comunque irrogate
i. quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria;
ii. in presenza di violazione formale senza alcun debito di imposta.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
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- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Tributario, a.a. 2008/2009
- Titolo del libro: "Manuale di diritto tributario" di P. Russo e "L'imposta sul valore aggiunto" di F. Padovani
- Autore del libro:
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