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La disciplina delle sanzioni tributarie : la legge 4/29.


Per un periodo di tempo assai lungo, e più precisamente dal 1929 al 1997, la disciplina delle sanzioni amministrative tributarie si è retta sull’ossatura sistematica della l. 4/29.
L’apparato sanzionatorio originariamente contemplato si articolava sui seguenti caposaldi:
a. le sanzioni penali irrogabili per la violazione delle leggi tributarie erano quelle classiche previste dal codice penale (multa, ammenda, arresto e detenzione); le sanzioni amministrative consistevano invece nella soprattassa, caratterizzata dalla misura fissa, pari ad un multiplo o sottomultiplo del tributo, nella pena pecuniaria, graduabile entro i limiti minimi e massimi fissati dalla legge in ragione della gravità della violazione, e infine nella chiusura dell’esercizio, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese;
b. quanto al rapporto tra tali misure, la pena pecuniaria poteva essere prevista per le sole violazioni non costituenti reato e la soprattassa unicamente come sanzione aggiuntiva: regime dal quale poteva in via di deduzione argomentarsi la natura sostanzialmente afflittiva della pena pecuniaria e quella risarcitoria della soprattassa.
Sennonché, questo quadro normativo, nel corso degli anni, per un verso ha perso la sua originaria coerenza e, per l’altro, ha dopo un certo periodo di tempo mostrato i segni della propria inadeguatezza al mutato tessuto di riferimento.
Sotto il primo profilo, hanno contribuito a sgretolare l’organicità del sistema:
a. l’introduzione, a partire dal 1961, degli interessi moratori che, esaurendo la funzione risarcitoria del danno provocato all’erario dal ritardo nel pagamento, rendevano problematico continuare ad attribuire anche alla soprattassa la stessa funzione reintegratrice;
b. il conseguente tendenziale utilizzo della soprattassa non più in via accessoria, ma quale sanzione autonomamente irrogabile;
c. l’introduzione di ampie deroghe al principio di alternatività tra sanzione penale e pena pecuniaria.
Sul secondo versante, l’apparato normativo si è con il passare del tempo rivelato bisognoso di affinamenti ed integrazioni; e ciò specialmente al fine di aggiornare alcuni fondamentali aspetti della disciplina di parte generale adeguandole alle regole del diritto punitivo ormai adottate in tutta l’area delle sanzioni amministrative.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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