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La coobbligazione solidale paritetica e la responsabilità d'imposta


I cardini del discorso che ci accingiamo a svolgere sono due:

a. l’assunzione della veste di soggetto passivo d’imposta è legittima costituzionalmente solo se essa è strettamente collegata alla titolarità del fatto indice di capacità contributiva ed alla sua entità;
b. l’obiettivo di enucleare strumenti di garanzia soggettiva quanto al compiuto ed esatto soddisfacimento della pretesa del creditore di imposta è perseguibile per il tramite dell’istituto della responsabilità di imposta, il quale peraltro soggiace ai ben rigorosi limiti di legittimità costituzionale che abbiamo messo in risalto.

Se si assumono queste due premesse, i punti di approdo obbligati risultano i seguenti:
1. in primo luogo, la facoltà per il legislatore di dar vita ad ipotesi di coobbligazione solidale paritetica viene ulteriormente a restringersi, potendo esplicarsi solo laddove la manifestazione di capacità contributiva colpita dal tributo sia per l’intero imputabile a ciascuno dei condebitori (come normalmente nel caso dell’imposta di registro fra le parti della medesima convenzione);
2. in secondo luogo, la stessa funzione di garanzia che è propria della coobbligazione solidale paritetica sul terreno delle obbligazioni privatistiche può e deve essere perseguita, nel settore tributario, facendo assurgere determinati soggetti al rango di responsabili di imposta.

Questi rilievi si appalesano decisivi quando si passi ad interpretare e valutare alcune disposizioni con riferimento alle quali, almeno ad una prima lettura e comunque alla stregua delle opinioni prevalenti, parrebbe trovarsi in presenza di altrettante ipotesi di solidarietà di tipo paritetico.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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