Skip to content

L’obbligazione tributaria e il regime civilistico della solidarietà


Tornando alla tesi dominante evocata all’inizio (secondo la quale l’obbligazione tributaria sarebbe soggetta al regime civilistico della solidarietà), è dato rilevare che coloro i quali se ne fanno promotori non possono non muovere, alternativamente, da una di queste premesse: o essi ritengono che la normativa civilistica in tema di obbligazioni sia di portata generalissima, oppure essi ritengono che siffatta disciplina, pur riguardando in principio le sole obbligazioni tra privati, sia tuttavia estendibile al nostro settore per il tramite dello strumento della analogia.
Non è seriamente contestabile l’assunto per cui la regolamentazione civilistica, allo stato vigente, implica e presuppone in modo inequivocabile la natura privatistica dell’obbligazione.
Al riguardo, viene sicuramente in considerazione il principio di imparzialità amministrativa contemplato dall’art. 97 cost.; principio che risulterebbe violato qualora l’amministrazione fosse legittimata ad agire in modo tale da conseguire un assetto diversificato del rapporto obbligatorio.
Dunque, anche ad optare per la tesi dell’applicazione diretta della disciplina civilistica, la conclusione inevitabile è la necessità di eliminare dal novero delle relative disposizioni, siccome incompatibili, quelle comportanti l’autonomia della fase di definizione del rapporto in capo ai vari coobbligati, che sul piano processuale si traduce nel carattere meramente facoltativo del litisconsorzio tra i molteplici coobbligati.
Ma ad una conclusione non difforme si perviene quand’anche ci si muova nell’ottica dell’analogia, rispetto alla quale, per gli stessi motivi, difetta l’assimilabilità, sotto il profilo qui considerato, delle obbligazioni pubbliche a quelle private.
A questo punto, la soluzione che si impone per forza di cose è la necessità che la definizione del rapporto obbligatorio di imposta, dovendo avvenire in maniera uniforme per tutti i coobbligati, vada perseguita con il coinvolgimento di tutti, in ogni momento e fase, e quindi nella prospettiva della realizzazione del litisconsorzio necessario; senza che ciò intacchi l’essenza del vincolo solidaristico, questo continuando a spiegare tutta la sua efficacia sul versante della concreta realizzazione della pretesa tributaria, della quale ciascuno dei condebitori risponde per l’intero e non in via parziale.
Un ultima precisazione, che attiene alle ipotesi di solidarietà dipendente: se si accetta la premessa per cui la disciplina civilistica non può trasferirsi in blocco nel nostro settore, non vi dovrebbero essere difficoltà ad ammettere che non è invocabile al riguardo l’art. 1306 c.c. per negare l’efficacia riflessa nei confronti del coobbligato dipendente dell’accertamento definitivo circa il modo d’essere del rapporto pregiudiziale intervenuto fra il creditore d’imposta ed il soggetto passivo di questa; senza che ciò comporti analoghi problemi di incostituzionalità, giacché in tali casi il pregiudizio per il coobbligato solidale dipendente è giustificato dal particolare nesso intercorrente a livello sostanziale fra diverse fattispecie.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.