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La disciplina del domicilio fiscale


Per la localizzazione dei soggetti coinvolti nel prelievo il legislatore tributario talvolta mutua gli istituti all’uopo coniati dal diritto civile, quali la residenza, il domicilio, la dimora, la sede dell’ente; altre volte enuclea propri moduli di collegamento spaziale.
È quest’ultimo il caso del domicilio fiscale.
I punti salienti della disciplina sono i seguenti:
a. ogni soggetto si intende domiciliato in un Comune dello Stato; quindi hanno domicilio fiscale in Italia anche i non residenti;
b. con riferimento alle persone fisiche:
i. quelle residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte;
ii. quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui hanno prodotto il reddito tassabile in Italia oppure, se il reddito è prodotto in più Comuni, in quello in cui si è prodotto il reddito più elevato;
iii. i cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione hanno il domicilio fiscale nel Comune di ultima residenza dello Stato;
c. i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale o in mancanza la sede amministrativa; se anche questa manchi, hanno il domicilio fiscale nel Comune ove è stabilita una sede o una stabile organizzazione o, in mancanza, nel Comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività;
d. in deroga alle disposizioni precedenti, l’amministrazione finanziaria può stabilire il domicilio fiscale del soggetto nel Comune dove questo svolge in modo continuativo la principale attività;
e. il domicilio fiscale deve essere indicato in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengano presentati agli uffici finanziari;
f. le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
L’importanza del domicilio fiscale è notevole, in quanto è esso che determina il luogo dove deve essere presentata la dichiarazione di imposta, nonché l’ufficio legittimato a gestire il rapporto impositivo; e, di riflesso, serve a individuare la commissione tributaria territorialmente competente a conoscere delle controversie.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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