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Definizione di solidarietà passiva nel diritto tributario

Definizione di solidarietà passiva nel diritto tributario


La solidarietà passiva ricorre quando più debitori sono tutti obbligati per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento dell’uno libera agli altri.
A livello generale, è dato distinguere tra solidarietà passiva paritetica e dipendente.
La prima si profila quando più soggetti sono tenuti all’identica prestazione in virtù di un medesimo titolo; mentre la seconda si configura allorché, ferma restando l’identità della prestazione, la coobbligazione di cui questa costituisce l’oggetto si giustifica sul piano sostanziale in virtù di titoli differenziati, di connettendosi quindi a fattispecie ontologicamente distinte ancorché collegate.
Entrambe le situazioni si riscontrano nel diritto tributario: è paritetico il vincolo di solidarietà che intercorre tra le parti dell’atto assoggettato ad imposta di registro; è invece dipendente quello che sussiste tra il contribuente e il responsabile d’imposta nonché, pur con le precisazioni a suo tempo fatte, quello fra sostituto e sostituito di imposta.
Merita fin da ora evidenziare la peculiarità per cui legislatore tributario si preoccupa quasi costantemente di statuire in termini espliciti la solidarietà fra i soggetti coobbligati.
Siffatto comportamento a una duplice spiegazione, una generale e l’altra particolare.
Da un lato, invero, non si deve dimenticare che la regola posta dall’art. 1188 c.c. del 1865 sanciva il principio diametralmente opposto a quello attualmente consacrato dall’art. 1294 c.c., cioè che la solidarietà operava solo in presenza di esplicita previsione di legge.
Dall’altro, l’espressa previsione ad opera delle norme tributarie serve in certi casi a sancire una disciplina diversa rispetto a quella civilistica.
Qualche parola va spesa in ordine al problema se il modulo della solidarietà, di cui finora abbiamo trattato con specifico riferimento alla categoria delle obbligazioni tributarie facenti capo a più soggetti, operi anche per i numerosi obblighi e doveri formali che strumentalmente si collegano all’attuazione del rapporto obbligatorio di imposta.
Sembra di dover risolvere negativamente il problema sia per motivi di ordine letterale (gli artt. 1292 ss. c.c. si riferiscono costantemente e unicamente alle sole obbligazioni); sia per motivi di ordine ontologico, giacché con riguardo all’adempimento degli obblighi e doveri suddetti non è dato riscontrare gli elementi che connotano la solidarietà (quale la configurabilità di successivi regressi interni).
D’altra parte, se è vero che alcune norme attribuiscono all’adempimento di uno degli obbligati effetto liberatorio nei confronti degli altri, ciò può agevolmente spiegarsi in termini di fungibilità soggettiva di tali obblighi.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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