Skip to content

Giuramento

GIURAMENTO


Dichiarazione che una parte fa della verità di fatti a sé favorevoli
Non viene mai pronunciato spontaneamente, serve un deferimento
Giuramento decisorio → deferito dalla controparte (quando la controparte non ha abbastanza prove)
La parte può riferire il giuramento alla controparte per provare il contrario (Tizio mi chiede di giurare che ho pagato, io gli chiedo di giurare che ha stipulato il contratto).
Se una parte giura, la controparte non può giurare il contrario (se Tizio giura io non posso dire “non è vero”)
Il giuramento è prova legale; chi giura vince la causa, chi si rifiuta di giurare perde la causa.
La sentenza non può essere revocata neanche se si prova la falsità del giuramento; però commette un reato e la controparte può chiedere il risarcimento del danno
Giuramento suppletorio → deferito dal giudice (quando c’è un principio di prova ma non c’è la prova piena)
La parte non può riferire il giuramento
Per deferire il giuramento è necessario disporre del diritto.
Il giuramento può essere deferito solo su un fatto proprio o un fatto di cui si ha diretta conoscenza.
In caso di litisconsorzio (2 o più attori/convenuti) il giuramento di alcuni litisconsorti è liberamente valutabile dal giudice.
La parte che ha deferito il giuramento non può revocarlo se la controparte ha dichiarato di essere pronta a prestarlo.

NON E’ MAI AMMESSO
- In caso di una causa relativa a diritti di cui le parti non possono disporre
- Su un fatto illecito
- Su un contratto per il quale è necessaria la forma scritta ad substantiam
- Per negare ciò che risulta avvenuto da atto pubblico
- In caso di un fatto che non è comune a entrambe le parti

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Fabio Merenda
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.