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Distribuzione dei crediti ammessi con riserva o tardivamente (art.113 bis)


Il creditore ammesso con riserva non partecipa mai alla distribuzione dell’attivo finchè la riserva a suo favore persiste, avendo in questo caso diritto solo ad un accantonamento. Partecipa invece, alla distribuzione come tutti gli altri quando la riserva è stata sciolta in suo favore e il giudice delegato modifica lo stato passivo ammettendolo definitivamente e senza limiti al passivo.
I creditori ammessi tardivamente concorrono invece soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili. Quindi solo i creditori tardivi con colpa e sprovvisti di privilegio subiscono un pregiudizio nella ripartizione dell’attivo.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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