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Ripartizioni finali (art.113) e parziale (art.117)


Se il riparto è parziale, deve salvaguardare 2 esigenze: non distribuire l’attivo se non in una certa misura; di provvedere agli accantonamenti necessari. La legge prevede che le ripartizioni parziali non possono superare l’80% delle somme complessive da ripartire. In ogni caso devono essere trattenute le quote assegnate: ai creditori ammessi con riserva; ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari; ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato; ai creditori nei cui confronti sono stati proposti giudizi di impugnazione o revocazione. Inoltre, non possono essere oggetto di ripartizione parziale le somme ritenute necessarie per le spese future, per soddisfare il compenso del curatore e ogni altro debito prededucibile.
Si ha riparto finale dopo che il curatore ha reso il rendiconto ed è stato anche liquidato il suo compenso dal tribunale. A questo punto, su proposta del curatore, il giudice delegato ordina il riparto finale nel quale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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