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Il rendiconto finale del curatore


Fatta la liquidazione dell’attivo e prima del riparto finale, il curatore presenta al giudice l’esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione della procedura. Il giudice, a meno che non ritenga di indicare al curatore rettifiche e/o integrazioni da porre al rendiconto, ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l’udienza fino alla quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni e contestazioni. Dell’avvenuto deposito e della fissazione dell’udienza il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti e al fallito, avvisandoli che possono prendere visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all’udienza che non può essere tenuta prima di 15gg dalla comunicazione. Se all’udienza non sorgono contestazioni, o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti fissa l’udienza davanti al collegio che decide in camera di consiglio.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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