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Fonti normative sul lavoro nella Costituzione. Articoli 39, 40, 54, 97, 98


Articolo 39 Cost.

L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscono un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali contratto si riferisce.

Articolo 40 Cost.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.



Articolo 54 Cost.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e d'onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge

Articolo 97 Cost.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Articolo 98 Cost.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni sono per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

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