Caratteristiche degli ordinamenti orientali
Esempio: la Cina prima dell'influenza da parte dei Paesi occidentali (fine '800 – inizio '900) e prima dell'opzione socialista operata da Mao Tse Tung aveva un diritto tradizionale. Esistevano delle regole giuridiche, ma queste erano in parte molto debitrici alla tradizione, ed in parte influenzate dalla concezione culturale e filosofica molto diversa da quella in auge nei Paesi dell'Europa Occidentale. In Cina aveva avuto grandissima diffusione il pensiero filosofico confuciano. Confucio metteva al centro del suo sistema di valori l'armonia, e la sua salvaguardia è un valore fondamentale. Questo fatto getta una luce particolare sul diritto, poiché esso veniva visto come una regola che in modo drastico operava una distinzione fra bene e male. La regola giuridica implica l'assunzione del ruolo di “soggetto cattivo” a chi la viola, distruggendo in modo a volte irreparabile l'armonia, e di “soggetto buono” a chi la rispetta. Ecco allora che nella tradizione cinese la regola giuridica viene sentita come una cosa non totalmente positiva. L'invocazione della regola di diritto, proprio perché serve a dare ragione ad un soggetto e torto ad un altro, distrugge l'armonia, facendo sì che si considerasse riprovevole da parte di chi sentisse leso nella propria pretesa invocare l'intervento del giudice.
Al diritto tradizionale di questi Paesi si sovrappone la legislazione coloniale per effetto della colonizzazione.
Il diritto africano
Esempio: l'India ha un diritto tradizionale, che prevede una rigida divisione in caste e tutta una serie di regole che entrano in gioco a seconda dell'appartenenza alla casta. In India arrivano gli inglesi, che importano le regole inglesi che hanno un'applicazione estesa.
Finisce il periodo coloniale, le ex colonie riacquistano l'indipendenza e si dotano di apparati legislativi, cominciano a legiferare. Abbiamo pertanto un periodo in cui la legislazione coloniale, che si era sovrapposta alla legislazione tradizionale, viene modificata dalla legislazione postcoloniale.
Assistiamo ad un processo di diversificazione: alcuni Stati, dopo un determinato periodo di tempo, optano per la soluzione socialista (ad esempio l'Etiopia), altri invece proseguono con quella forma di organizzazione costituzionale che hanno ancora oggi.
La legislazione postcoloniale andava a fasi alterne: assistiamo ad una fase di recupero delle regole importate dalla colonizzazione; a volte c'è una fase nazionalistica che porta al rigetto di queste regole, seguita da una fase di recepimento ulteriore dei modelli occidentali. Il risultato è che in questi Paesi troviamo un sistema giuridico organizzato a più strati:
uno strato tradizionale, che normalmente verte sui soli temi importanti per società non economicamente avanzate e di piccola entità: famiglia, successioni e proprietà;
al diritto tradizionale si cumulano dei modelli importati dall'occidente, spesso da quei Paesi con i quali si è venuti in contatto durante il periodo coloniale. Modelli e regole che vanno a disciplinare quei temi che compaiono con il progresso dello Stato e della società (esempio: gli indiano conoscono la figura dell'agente di commercio, che è disciplinata da regole di derivazione inglese);
a quest'opera di recepimento dai Paesi occidentali si aggiunge oggi un'opera di recepimento delle regole uniformi, ovvero di quelle regole che vengono elaborate in sede internazionale e poi proposte sotto forma di progetti di convenzione ai vari Stati in modo da regolare in maniera uguale gli stessi temi di particolare importanza per il diritto del commercio internazionale. E' il caso della vendita internazionale: questo contratto è di antiche origini (già i romani disciplinavano la vendita distinguendo la vendita fra romani e la vendita fra un romano ed un non romano), tuttavia nel mondo è disciplinato in modo piuttosto variegato. Ad esempio il momento della conclusione del contratto: in Italia un contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta riceve l'accettazione; in Inghilterra quando chi intende accettare imbuca la lettera di accettazione. Oppure, l'adempimento dell'obbligo di consegna: “consegnare” in Italia significa “mettere a disposizione”, in Inghilterra significa “mettere nelle mani del destinatario della consegna”.
Questa situazione complica il commercio internazionale, e per risolvere questo problema l'ONU ha redatto un progetto di regolazione uniforme: la convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci. Molti Paesi di questa famiglia residuale, a cominciare dalla Cina, vi hanno aderito.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Elisa Giovannini
[Visita la sua tesi: "La liberalizzazione del mercato tessile internazionale: una nuova sfida per il distretto di Biella"]
[Visita la sua tesi: "Stato e libero mercato: gli effetti dei dazi e delle concessioni fiscali sul commercio internazionale dei beni agricoli"]
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Economia
- Docente: Alberto Gianola
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