Cartteristiche del contratto valido
Nel nostro sistema il contratto già dalla sua definizione è caratterizzato da una particolarità: la sua funzione è quella di regolare un rapporto giuridico patrimoniale tra i contraenti. Quindi il contratto è strumento di autonomia, cioè quel mezzo giuridico con cui le parti possono regolare come vogliono i rapporti giuridici fra di loro. Tanto che si parla di “libertà contrattuale”: le parti attraverso il contratto danno ai rapporti giuridici che intercorrono tra di loro la veste che più loro aggrada.
Questa concezione è da un lato una concezione che troviamo in tutti gli ordinamenti giuridici tanto di civil quanto di common law: ovunque il contratto è concepito come strumento di autonomia. La conseguenza è quella della libertà contrattuale (sia formale che contenutistica).
D'altro canto questa concezione non è l'unica possibile, poiché nei diritti dei Paesi socialisti si parlava di “contratto” ma si faceva riferimento ad un accordo fra imprese che non aveva quello che per noi è il fatto di maggior caratterizzazione del contratto: i termini del contratto erano già predeterminati a monte dal piano, mancava la libertà contrattuale.
Tanto nei Paesi di diritto continentale quanto nei Paesi di common law invece il contratto è strumento di autodeterminazione, quindi è lo strumento con il quale le parti liberamente decidono.
Questa scelta è conforme ad una visione ispirata ai principi dell'economia liberale: le parti sono considerate i migliori giudici dei propri affari, quindi la libertà di autodeterminazione appare lo strumento più efficace per realizzare il perfezionamento di contratti giusti.
Un contratto infatti per essere valido deve essere giusto. In generale,
il giurista si ribella all'idea di un contratto allo stesso tempo
efficace ma ingiusto: “qui dit contratuel dit juste”. Un contraente
infatti rifiuterebbe di concludere un contratto contrario ai suoi
interessi. Questo principio trova applicazione nel diritto italiano,
tedesco, francese, inglese ed americano, dove si dice “consideration
must not be adequate” (la consideration non deve essere adeguata): ciò
significa che il valore della consideration (ciò che una parte dà
all'altra in cambio di ciò che riceve) è affare delle parti; è
sufficiente che le parti stabiliscano uno scambio, i termini dello
scambio sono affare insindacabile delle parti.
La visione liberista
classica però si scontra con la realtà, poiché quella concezione
presuppone un mercato perfetto, dominato dalla concorrenza, in cui tutti
gli attori hanno uguali possibilità di accesso alle risorse in piena
libertà.
In pratica le cose sono assai diverse: esistono limiti alla
razionalità, alla libertà delle scelte, esiste una diseguale
distribuzione delle risorse all'interno della collettività. Col
risultato che la semplice libertà delle parti diventa insufficiente a
garantire la giustizia contrattuale.
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Dettagli appunto:
-
Autore:
Elisa Giovannini
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[Visita la sua tesi: "Stato e libero mercato: gli effetti dei dazi e delle concessioni fiscali sul commercio internazionale dei beni agricoli"]
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Economia
- Docente: Alberto Gianola
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