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Commento di Paolo Valensise all’art. 2409 septiesdecies: caratteristiche del consiglio di amministrazione nel sistemamonistico


Il comma 1 ripete quanto prescritto per il tradizionale (2380-bis) e per il dualistico (2409-novies).
Dal combinato disposto col 2380-bis emerge che nel monistico tale competenza non può essere affidata ad un amministratore unico, bensì dev’essere svolta collegialmente.
L’articolo in commento non utilizza il concetto secondo cui il consiglio di amministrazione svolge le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, ma ciò non può essere escluso per via del richiamo al 2380-bis da parte del 2409-noviesdecies.
Il cda del monistico può articolare la gestione della società attraverso l’utilizzo delle deleghe in conformità al 2381 (richiamato dal 2409-noviesdecies).
Ulteriori requisiti oltre quelli previsti dal 2399 comma 1 potranno aggiungersi, in statuto, ma non sostituirsi ad essi. Il fatto che il possesso dei requisiti sia obbligatorio è una caratteristica propria del cda del monistico in quanto contenente al suo interno il comitato per il controllo; nel tradizionale, invece, la previsione non ha natura obbligatoria, rimette all’autonomia statutaria. Va precisato che il possesso dei requisiti era previsto, nel progetto approvato nel 2002, per almeno “la metà” anziché “un terzo”; tale assetto era però troppo restrittivo e poteva disincentivare l’utilizzo del monistico soprattutto per le società ad azionariato ristretto o familiare. Le commissioni parlamentari hanno invitato il Governo a stabilire in termini più chiari i diversi ambiti di competenza dei membri del cda e dei membri del comitato (ed è stato fatto), a modificare “la metà” come suddetto (ed è stato fatto) e a definire esplicitamente i requisiti di indipendenza richiesti evitando di richiamare quelli per i sindaci (e non è stato fatto).
I requisiti devono essere posseduti da un terzo degli amministratori, ma, per il 2409-octiesdecies, da “tutti” quelli che siano membri del comitato (e se i membri del comitato sono un terzo degli amministratori, allora quell’un terzo che deve possedere i requisiti corrisponde alla totalità dei membri del comitato; ma ciò potrebbe non verificarsi, per esempio qualora i membri del comitato siano inferiori ad un terzo del numero complessivo degli amministratori). Tuttavia questo va oltre la legge delega, che prevedeva il possesso dei requisiti da parte della “maggioranza” del comitato.
Per quanto detto può verificarsi la situazione in cui vi sono 3 membri del comitato per un totale di 12 amministratori, e per soddisfare l’un terzo dovrebbero possedere i requisiti i 3 membri del comitato e 1 che del comitato non è membro.

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