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Commento di Giuseppe Positano all’art. 2390: divieto di concorrenza per l’amministratore


Vale anche per il consiglio di gestione del dualistico e per il cda del monistico. La norma è volta a prevenire situazioni di antagonismo e di conflitto di interessi degli amministratori con la società, e salvaguardare il rapporto fiduciario che vi intercorre.
Nel divieto di assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti rientrano sicuramente la partecipazione in snc e la qualifica di accomandatario in sas e sapa. Vale lo stesso per la ss, salvo che l’amministratore non goda del beneficio della limitazione di responsabilità ai sensi dell’art. 2314 comma 2, o per essersi ingerito nella gestione sociale. Il divieto deve ritenersi estendibile anche alle ipotesi di acquisto di una partecipazione totalitaria in società di capitali concorrente, ove ciò comporti l’assunzione di una responsabilità illimitata.
Con riguardo al divieto di esercitare un’attività concorrente in proprio, deve ricomprendersi anche ogni attività che, pur essendo condotta da altri, sia comunque (anche indirettamente) imputabile all’amministratore; vi rientrano le attività prestate, nell’interesse dell’amministratore, da dipendenti, ausiliari, collaboratori e quelle svolte da prestanomi che agiscono nell’interesse dell’amministratore; rimane il dubbio sul possesso di una partecipazione di controllo in una società di capitali concorrente.
Nel divieto di svolgere attività concorrente per conto di terzi vi rientrano l’amministratore che agisca in qualità di rappresentante legale o necessario di un’impresa concorrente, o che svolga attività di collaborazione continuativa con un concorrente, o che presti la sua opera alle dipendenze di questo.

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